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Art. 2. In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione di 7

etá o dello stato di mente o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge, rispetto a tutti gli imputati, col solo carcere, o si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione e dalla relegazione alla detta pena del carcere, la sezione d’accusa potrá rinviare la causa al {tribunale di prima cognizione, il quale pronunzierá in via corre- zionale.

Tale rinvio però, se la sezione d’accusa sará composta so0- lamente di tre giudici, non avrá luogo, se non quando sia deliberato ad unanimitá di voti.

Art. 3. In tutti i casi nei quali, a termini di legge, si fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, la Camera di Consiglio potrá, ad unanimitá di voti, rinviare Pimputato avanti il tribunale o giudice di polizia.

Contro al’ordinanza di rinvio sará ammessa l’opposizione del pubblico Ministero e della parte civile a termini dell’arti- colo 2534 e seguenti del Codice di procedura criminale.

Art. 4, Le sentenze della sezione d’accusa, e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli ar-

‘ ficoli precedenti, ordineranno il rinvio al tribunale di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia, esprimeranno le circostanze da eui il rinvio sará motivato,

H tribunale di prima cognizione, od il giudice o tribunale di polizia a cui sará stato fatto il rinvio della causa, non po- tranno declinare la loro competenza pei titolo del reato con- templato nella sentenza od ordinanza di rinvio, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

Qualora però le circostanze attenuanti ammesse dalla se- zione d’accusa o dalla Camera di Consiglio risultassero e- scluse dai dibattimenti, il tribunale di prima cognizione potrá estendere la durata del carcere al maximum della reclusione a tenore dell’articolo 60 del Codice penale; ed il tribunale 0 giudice di polizia, potrá raddoppiare la durata degli arresti e dell’ammenda.

Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto costi- tuisce un reato di titolo diverso, si osserveranno rispettiva- mente ie disposizioni dell’articolo 315 e dell’ultimo alinea dell’articolo 284 del Codice di procedura criminale.

Art. 5. Le percosse, ferite od altri mali trattamenti cor- porali fatti senza armi proprie, e che non avranno cagionato malattia od incapacitá di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, saranno di cognizione dei giudice di man- damento o del tribunale di polizia, i quali dovranno applicare pene di polizia, con facoltá di raddoppiare gli arresti e l’ammenda come nel secondo alinea dell’articolo precedente. °

Art. 6. La libertá provvisoria mediante cauzione sará sem- pre accordata per i reati non aventi titoli di- crimine, a te- nore dell’articolo 189 del Codice di procedura criminale,

Bovrá essere anche accordata pei reati pei quali, a termini dell’articolo 2 della presente legge, sará stato ordinato il rin- vio della causa al tribunale di prima cognizione dopo che l’imputato avrá subito l’interrogatorio di cui negli articoli 210 e seguenti dello stesso Codice.

Potrá però il tribunale, negli anzideiti casi di rinvio, so- spendere l’ammessione della domanda fino al compimento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse proce- dere a senso degli articoli 220 e seguenti.

I peveri, non recidivi, potranno essere dispensati, secondo le circostanze, dall’obbiigo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralitá,

Art. 7. È abolita la eccezione contenuta nell’articulo 191 del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati del reato preveduto dall’articolo 165 del Codice penale.

Art. 8. La desistenza contemplata nell’articolo 105 del Codice di procedura criminale potrá sempre farsi finchè non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterá 1’ a- zione penale, coll’obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse.

Relazione fatta al Senato «il 10 giugno 1854 dall’uffi- cio centrale, composto dei senatori Regis, Jacque moud, Deferrari, Pinelli e Stara, relatore.

SIGNORI! — L’ufficio centrale, a cui voi commelteste l’ono- revole incarico di preparare il lavoro, e di riferire il suo voto intorno al progetto di legge che viene in questo mo- ment sottoposto alla vostra deliberazione, si accostò all’e- same del medesimo con tutta quella maturitá di consiglio che gli pareva richiesta dall’importanza della materia,

E per meglio adempiere a tutte le parti del proprio officio e rispondere, nel miglior modo che per lui si potesse, alla fiducia che voi avete in esso collocata, ha reputato a suo de- bito di non circoscrivere semplicemenie la sua ispezione all’esame dell’opportunitá e della convenienza del progetto che il Governo del Re è venuto proponendo alla vostra ap- provazione, ma di spingerla piú inuanzi e di penetrare piú addentro alla sostanza del gravissimo argomento che gli si offeriva a trattare, ricercando innanzitutto e passando a ras- segna i vari mezzi che a raggiungere lo scopo, a cui s’intende, potevano conferire; indi raffrontandoli tra loro per far ra- gione dei meriti di ciascuno di essi, e facendo per ultimo ob-

bietto delle sue meditazioni l’apprezzamento dei beni e dei

mali, deí vantaggi e dei pregiudizi, che dalia progettata rie forma si abbiano con fondamento a sperare o a temere, per

. trarne quelia conclusione, che meglio convenisse in propo-

sito di adottare.

Onorato, alla mia volta, deli’officio di relatore, prima an- cora di entrare nei particolari, e di farvi conoscere i risul- tamenti della segulta discussione, i0 mi affretto, o signori, a dichiararvi che l’ufficio centrale è venuto unanime in que- sta sentenza, che il progetto, intorno al quale siete chiamati a deliberare, sia, tra quanti ci si presentano tendenti al me- desimo fine, il piú opportuno e conveniente, e quello per- ciò che merita di essere dal senno vostro di preferenza adot- tato,

Togliendo ora a riferîrvi il tenore della discussione, che ebbe luogo nel seno dell’ufficio centrale, io ho fatto meco stesso disegno di non diffondermi in lungo discorso, ma di limitarmi invece a quelle sole, e poche osservazioni che ba- stino a rendervi ragione del nostro voto. Cosí adoprando, confido di ben meritare, se non altro, dell’indulgenza e pa- zienza vostra, o signori, considerato massimamente che la raateria fu giá talmente ventilata, che ben si può dire essere stata, non che sufficientemente chiarita, pienamente esau- rita, e che, dove io mi facessi a svolgergia di bel nuovo in tutta la sua ampiezza, e nei vari suoi rispetti, dovrei di ne- cessitá cadere in molte ed inutili ripetizioni di quelle mede- sime ragioni ed argomenti, che giá vennero addotti con molta facondia e profonditá di dottrina e dal Ministero e dai valenti oratori, che ne precedettero in questo medesimo arringo, quali a sostegno e conferma, quali a confutazione, e ripulsa della proposta del Governo,

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