Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/568

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Quindi la Commissione vi propone d’accettare le proposte del Governo modificate come in appresso.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Non sará corrisposta alcuna indennitá ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, rice» veranno in tale caso una indennitá,

Tale indennitá pei minori di anni 14 dell’uno o dell’altro sesso sará di centesimi 40 per ogni giorno ; per le donne non minori d’anni 414 di centesimi 60, per tutti gli altri di una lira, e dovrá ridursi a metá per coloro che saranno trattenuti a causa dell’esame per tempo non maggiore di ore tre.

1 certificati che saranno prescritti dai regolamenti per po- ter conseguire la detta indennitá saranno rilasciati gratuita- mente in carta Îibera.

Art. 2. Ai testimoni d’ogni qualitá e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell’articolo pre- cedente, sará dovuta, tanto per l’andata che pel ritorno, una indennitá di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chilo- metro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi 7 per leal- tre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 3. I testimoni avranno pure diritto, senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, ad un’indennitá di lire 4 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame.

La stessa indennitá verrá loro corrisposta se saranno trat- tenuti in viaggio da forza maggiore.

In questo secondo caso dovranno ottenere dal giudice del mandamento o dal sindaco un certificato comprovante la ca- gione dei soggiorno forzato durante il viaggio, e corredare con questo certificato la loro domanda d’indennitá.

Art. 4. Ai militari in attivitá di servizio, chiamati a festi- moniare non sará dovuta indennitá di viaggio eltre quella sta- bilita dai regolamenti che li riguardano.

Essi avranno bensí il diritto, qualunque sia il loro grado, all’indennitá di soggiorno come nell’articolo precedente.

Art. 5. I testimoni citati sull’istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennitá sopra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi.

Art. 6. La tassa della indennitá di viaggio sará dupli- cata, e quella di soggiorno sará aumentata della metá pei mi- nori d’anni 14 e per le donne, quando siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o dal tutore o da un parenle prossimo.

Art. 7. Gli onorari ed i diritti di vacazione, stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento annesso al regio decreto în data 26 aprile 1848, saranno ridotti di un terzo,

Art. 8. Quando il perito reclama piú d’una vacazione, la tassa dovrá essere approvata rispettivamente dal magistrato, dal tribunale o dal giudice competenti, come verrá prescritto nei regolamenti.

Art. 9. Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del re- golamento sopra mentovato, le indennitá di viaggio e di sog- giorno saranno uguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge.

Art. 10. Gli uffiziali di giustizia, compresi gli uditori di

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guerra ed i segretari, nei casi in cui, a termini del Codice di procedura criminale, sará necessaria la loro trasferta, rice- veranno senza alcuna distinzione le seguenti indennitá:

Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a piú di 5 chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a piú di due miriametri. |

Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cin- que per egni giornata. ;

Art. {. Gli uscieri, per le spese di viaggio e di soggiorno, avranno le stesse indennitá che sono accordate ai testimoni.

Art. 12 Gli articoli 8, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 13, 16, 31,33, 4, 2 e 3 alinea, 9A, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 18418, sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 10 giugno 1854, con cui presenta al Senato il pro getta di legge approvato dalla Camera nella tornata del 5 stesso mese.

Srewori! — Dacchè venne attuato fra noi nelle cause cri- minali il sistema dei pubblici dibattimenti, le spese relative andarono di mano in mano crescendo, e di gran lunga supe- rarono le somme stanziate annualmente nei bilanci.

L’inopinato aumento indusse il Governo nella stretta ne- cessitá di avvisare ai mezzi i piú efficaci ed i piú conducevoli alle scopo di ottenere una discreta economia a sollievo delle angustiate finanze; e questo effetto sperasi di conseguire in parte dal progetto di legge sopra alcune modificazioni al Co- dice di procedura criminale, che giá venne sottoposto alle vostre deliberazioni; le quali modificazioni, oltre ai pregi in- trinseci della loro ohbiettivitá legislativa, produrranno di certo una diminuzione nelle spese, perchè, esonerati i magistrati di un buon numero di cause criminali, ampliata in medo corrispondente la competenza dei tribunali e quella pure dei giudici di mandamento, ne seguirá che meno frequenti e meno lunghi saranno i viaggi dei testimoni, e quindi minore a somma delle indennitá che loro si dovranno dispensare.

Ma una piú diretta e piú sensibile economia si debbe at-

‘ tendere dal nuovo progetto di legge sopra alcune modifica-

zioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzio- nale e di polizia, giá approvato dalla Camera elettiva nella tornata del 3 andante giugno, che ho l’onore di presentare al Senato. ”

Questo progetto di legge è fondato essenzialmente sul prin- cipio che a tutti i cittadini corre ugualmente l’obbligo verso Ja civile societá di testimoniare in giudicio, e che la sola ne- cessitá può costituire per essi e giustificare il diritto ad una indennitá qualunque, senza che l’ugualitá civile sia mai per consentire una diversitá di trattamento a ragione della varia qualitá delle persone. Perciò ogni indennitá sará di regola negata ai testimoni residenti nel luogo stesso dell’esame, cd a breve distanza non eccedente i due chilometri e mezzo; ed in via di eccezione sará concessa alle sole persone traenti la propria sussistenza dal loro giornaliero lavoro ; e quindi le spese di viaggio e di soggiorno pei testimoni residenti in mag- gior distanza saranno tassate con eguale misura.

Oltre alla diminuzione della tassa per le indennitá di viag- gio, che scorgesi in parte specialmente giustificata dall’attua- zione delle strade ferrate, e per le indennitá di soggiorno, questo progetto reca una diminuzione alla tassa degli onorari