Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/606

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Art, 4ik, 1l numero dei vice-sindaci potrá essere di otto nei comuni eccedenti 80 mila abitanti, di sei in quelli ecce- denti 20 mila e di quattro in tutti gli altri,

Art. 115. Potrá nominarsi un vice-sindaco Îucale nelle fra- zioni principali in cui, per la lontananza del capoluogo e per la difficoltá delle comunicazioni, l’intendente sulla proposi- zione del sindaco riconoscesse utile di ammetterlo.

. In questo caso potrá anche eccedersi il nemero fissato dal- l’articolo precedente.

Art. 116. Prima di entrare in funzione, i vice-sindaci pre- sfano giuramento a mani deli sindaco nanti il Consiglio dele- gato.

Art. 117.1 vice-sindaci interverranno pure alle funzioni di cui all’articolo 100. i

Art. 418. L’intendente può sospendere i vice=sindaci. La loro rimozione è riservata al governatore.

Sezione III, — Disposizioni comuni ai sindaci e vice-sindaci.

Art, 119, I distintivi dei sindaci e vice-sindaci sono deter- minati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 120, I sindaci e coloro che ne fanno le veci non pos- sono essere chiamati a render conto delle azioni commesse nell’esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore au- toritá amministrativa, nè sottoposti a procedimento per aleun atto di tale esercizio senza autorizzazione de) Re, previo pa- rere del Consiglio di Stato.

Caro V. — Dei segretari comunali e catastari.

Ari, 3241. Ogni comune avrá un segretario ed avrá inoltre un catastaro, quando le attribuzioni di quest’afficio non pos- sano essere affidate al segretario.

Nel caso di momentanee impedimento del segretario il Consiglio potrá chiamare a supplirvi in qualitá di segretario assunto un notaio od un segretario di comune vicino.

Art. 122, Incumbe ai segretari:

1° Di assistere a tutte le adunanze dei Consigli comunali e delegati con redigerne le deliberazioni;

920 Di compilare le liste ed i ruoli di cui è cenno nell’arti- colo 99, n° 2;

3° Di attendere sotto la direzione dei sindaci alla tenuta del protocollo, dei registri correnti e dell’archivio, non che alla spedizione di tutti i lavori sí ordinari che straordinari.

Art. 4123. Spetterá al segretario di autenticare gli atti da lui ricevuti e di spedire copia dei medesimi e dei documenti dell’archivio ai privati dietro ordine del Consiglio delegato 0 dell’intendente,

Art. 124. Spetterá ai catastari di operare, in esecuzione delle deliberazioni dei Consigli delegati, i trasporti sui libri di mutazione di proprietá, di spedire le fedi e i certificati di catasto.

Art, 425, Per la spedizione degli atti e delle copie o cer- tificati saranno dovuti i diritti fissati dalle tariffe approvate con decreto reale.

S’indicherá sempre sopra Patto, le copie. od i certificati lo importare dei diritti rispettivamente riscossi.

Caro VL — Degli uffizi comunali.

Art, 126. Ogni comune ha un uffizio per la convocazione dei Consigli, per fa spedizione degli affari e la custodia delle carte comunali.

Art, 127. Il sindaco, il segretario ed il calastaro sono rispettivamente contabili della conservazione di tutte le carte comunali.

Occorrendo di consegnarle ad altri pel servizio del comune,

si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d’ammini- strazione. Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro turno contabili e saranno per questo soggette alla giu- risdizione amministrativa,

Art, 128. L’intendente potrá far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli amministratori che le avessero esportate dall’uffizio comunale e presso le persone che ne fossero contabili a termini dell’arlicolo precedente od i loro eredi.

Capo VII. — Delle regole e forme di amministrazione economica.

Sezione I. — Dei beni comunali.

Art. 129, Ogni comune formar deve l’inventario di tutti i suoi beni mobili ed immobili e darne copia all’uffizio d’in- tendenza. Questo inventario sará riveduto ogni tre anni, In ogni cambiamento di sindaco ed ogni qualvolta succeda qual- che variazione del patrimonio comunale gli saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 130. I comuni ritengono la piena disponibilitá dei loro beni, ancorchè di questi usino in natura gli abitanti.

Art. 431. L’alienazione dei beni comunali può essere fatta obbligatoria quando la ritenzione nel dominio del comune sia d’estacolo al loro miglioramento o coltura, 0 di pregiudizio all’interesse generale.

In questi casi il progetto di alienazione sará comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, quindi alla Com- missione provinciale pel suo parere, e verrá statuito con de- creto reale, seritito il Consiglio di Stato,

Art, 132, I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto. Nei casi però in cui lo richieda la condizione spe- ciale dei Inoghi, il comune potrá ammettere la continuazione del godimento in natura del prodotto de’ suoi beni, ma in tal caso dovrá formare un regolamento per determinare le con- dizioni dell’uso e potrá alligarlo al paganiento di un corre- spettivo. :

Art. {33, Ii regolamento determinerá la proporzione da osservarsi nei riparti, o nell’ammessione degli aventi diritto al godimento dei beni.

Ogni cessione di lotti è sempre vietata.

Art. 1534. I Consigli possono con regolamenti speciali riore dinare i riparti delle acque comunali, provvedere perchè l’aso delle medesime non ecceda il servizio cui sono destinate e disporre delle sopravanzanti in favore dell’industria.

Possono anche imporre un corresnettivo sia per sopperire alle spese di condolta, vigilanza o manutenzione, sia in bene- fizio dell’erario comunale,

Art. 135. Quando i regolamenti fossero impugnati dai pris

‘| vati, o da corpi morali, come lesivi di ragioni di proprietá 0

di servitú, dovranno le parti interessate presentarsi nanti lo intendente per esperire un amichevole componimento, il quale non riescendo, pronunzierá il tribunale competente, Art. 136. Le questioni relative ai riparti fatti dai comune, od all’ammessione al godimento dei beni saranno di compe- tenza dei Consigli di Governo, eccettuate sempre, come al- l’articolo precedente, le questioni di proprietá o servitá. Art. 137. È obbligatorio ai comuni l’impiego sicuro e frut= tifero dei capitali d’ogni specie, provenienti da qualunque causa, salvo che siano autorizzati ad erogarli nelle spese co- munali a termini dell’articolo 197. Sará a quest’uopo dato eccitamento dall’iniendente al Consiglio comunale, e non provvedendo esso, o provvedendo irregolarmente, disporrá l’intendente, sentita la Commissione provinciale,