Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/688

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PROGETTO DI LEGGE.

Capo I. — Marchi cd altri segni distintivi e loro uso.

Articoli 1 e 2, Identici al progetto del Ministero.

Art. 3. La firma di carattere dei produttore, commerciante 0 proprietario, incisa sui prodotti od impressa mediante sug - gello 0 qualenque altro mezzo, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio 0 segno distintivo.

Articoli 4 e 5. Identici al progetto del Ministero.

Caro II. — Deposito, sua conservazione e suoí effetti.

Art. 6. L’uflicio dipendente dal Ministero delle finanze conserverá i marchi e segni distintivi di cui sará fatto depo- sito.

Art.7, Identico al progetto del Ministero, meno il seguente ultimo «linea.

B° Se vi è un mandatario, l’atto di procura in forma au- tentica ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la soscrizione del mandante sia accertata da un notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede,

Art. 8. I deposito della domanda, degli esemplari e delle altre carte e documenti allegati, di cui è detto nell’articolo precedente, sará fatto sia presso l’ufficio centrale, sia presso una delle segreterie delle intendenze.

L’ufficiale che, ecc., il resto come nel progetto del Mini- stero. a

Articoli 9, 10, ti, 12 e 13, Zdentici al progetto del Mi- ristero,

Caro IV. — Violazione dei marchi e segni distintivi ed azioni a cui dá luogo.

Art, 14, Le azioni civili risguardanti la proprietá dei mar- chi ed altri segni distintivi industriali 0 commerciali, saranno esercitato dinanzi a tribunali provinciali.

Le azioni penali, dinanzi al giudice penale. A premuoverle non è necessaria l’istanza privala,

Art. 15. Il disposto dell’articolo 406 del Codice penale sará applicabile a coloro :

4° Che avranno contraffatto un marchio o segno distintivo depositato e che ne avranno fatto uso scientemente ;

9° Che avranno scientemente comprato, venduto od intro= dotto dall’estero, e per uso di commercio, prodotti con mar- chi o segni contraffatti ;

5° Che avranno contravvenuto al disposto nell’articolo 5.

I marchi o segni contraffatti saranno distrutti, e quelli che furono soppressi od alterati saranno reintegrati a spesa del delinquente.

Similmente a spesa di lui sará pubblicata la sentenza di condanna in cinque giornali dello Stato a scelta della parie lesa.

Articoli 16 e 17. Identici al progetto del Ministero.

Art. 18. ll presidente del tribunale provinciale, sopra do-

‘manda della parte lesa e sulla esibizione del verbale di depo-

sito del suo marchio o segno distintivo industriale, potrá, previa cauzione, ordinare il sequestro ovvero la descrizione degli oggetti su cui pretendesi apposto il marchio o segno centraffato, purchè non sieno addetti ad uso puramente per- sonale,

Con la stessa ordinanza il presidente delegherá un usciere

«

| per eseguirla; e potrá aggiungervi la nomina di un perito che lo assista.

Art. 19. Identico al progetto del Ministero.

Art. 20. AI detentore degli oggetti sequestrati o descritti sará lasciata copia dell’ordinanza del presidente, dell’atto comprovante il deposito, della cauzione e del processo ver- bale del sequestro e della descrizione.

Art. 241, IH sequestro o la descrizione perderanno ogni ef- ficacia se tra otto giorni sussecutivi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui a danno del quale fu proceduto al sequestro od alla descrizione suddetta, avrá diritio al ristoro dei danni ed interessi.

Caro V. — Uso dei nomi, ditte, denominazioni, ecc., ed altre disposizioni generali.

Articoli 22 e 25. /dentici al progetto del Ministero.

Relazione del presidente del Consig’io, reggente il Mi- nistero delle finanze (Cavour) 12 febbraio 1855, con cui presenta al Senato è progetto di legge approvato alla Camera nella tornata del 2 stesso mese.

Sicnori! — Il progetto di legge che vi presento è stato approvato dalla Camera elettiva senza veruna modificazione d’importanza.

Esso è destinato a compiere un vuote lasciato dal Codice penale, ed a guarentire alla industria ed al commercio Vuso esclusivo di quei segni, coi quali ciascun fabbricante e com- merciante di rinomanza suole distinguere i propri prodotti o le proprie merci dai prodotti e dalle merci degli altri, non che Puso dei nomi o delle denominazioni con le quali gl’ in-

. dividui o i corpi legalmente costituiti si fanno conoscere nei mondo industriale.

Segni e denominazioni Îa cui usurpazione, oltre dell’ in- ganno in cui induce l’universale, nuoce a coloro che primi li usarono e li resero stimabili , perchè dá origine a colpevoli lucri fatti da terzi a spese della riputazione commerciale o industriale di chi seppe meriiarla con lunghe prove d’onesta abilitá e d’intelligente lavoro.

A persone sapienti, come voi siete, non dirò perchè il pro-

getto di legge che sottometto al vostro esame non imponga obbligo di sorta ai produttori quanto all’elezione d’un segno distintivo.

La scelta del marchio debb’essere libera come la scelta del nome. Solo debb’essere vietato di spacciare le proprie cose col marchio 6 col nome d’un terzo; chè tanto varrebbe il darle bugiardamente come cose di costui, come cose falsa- mente accreditate dalla rinomanza altrui.

Quali caratteri debba quindi avere un marchio o segno per dirsi veramente distintivo; quali mezzi possa offerire la Jegge per assicurare l’uso esclusivo di questi segni e dei nomi che pure alla loro volta sono segni distintivi; quali sanzioni è giusto che concedansi a quest’uso, sta detto nei diversi capi in cui il progetto è diviso.

Quanto ai motivi speciali di ciasenna disposizione, essi fu- rono sufficientemente svolti in altra relazione che qui avremmo a trascrivere, nulla avendovi aggiunto o tolto la discussione che ebbe luogo nell’altra Camera del Parlamento.

Ma essendo quella relazione giá distribuita e però nota alle SS. VV., credo mio dovere di risparmiar loro il fastidio d’una inutile ripetizione,