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DeL 1858-54

giugno 1853, i piú recenti ordinamenti presso di noi in vi- gore in materia di caccia.

{l vostro ufficio centrale, concordando nelia convenienza di estendere alla Sardegna la legislazione sulla caccia che è in vigore pressa di noi, crede che meno esattamente soddisfi ai bisogni dell’isola l’estendervi qual è il prescritto della legge 18 febbraio 1831, ora particolare alla Savoia, Trala- sciamo lo sconcio che nascerebbe dal pubblicare in Sardegua una legge le prime parole della quale sono : I Consigli pro- vinciuli della Savoîu, du convocarsi all’uopo anche apposi- tamente, fisseranno, ece ; lasciando poi che per via d’inter- prelazione in vece dei Consigli provinciali della Savoia 5° in- tendano quelli della Sardegna. Anche non porremo in conto che l’articolo 2 di essa legge abroga l’articolo primo delle regie patenti del 23 luglio 1844, le quali fn Sardegna nè hanno forza di legge né, essendo pubblicate soltanto in $a- Yoia, vi sono pur conosciute. Ma si fu Ja stessa disposizione principale della legue, che parve al vostra ufficio meno con- sentanea alle circostanze della Sardegna, anzi forse contraria allo scopo che si propose il Jegislatore, È poto come presso di noi, a tenore dell’articolo 1 delle regie patenti 16 luglio 1844, la caccia sia proibita dal primo merzo a tutto luglio. All’incontro in Savoia, in forza dell’articolo 1 delle citate regie patenti 253 laglio dello stesso anno, particolari a qael ducato, la proibizione aveva luogo dal primo gennaio a tutto agosto, restando cosí in Savoia proibita la caccia otto interi mesi, non solo cinque, come di qua dalle Alpi. A questa va- rietá di legislazione si volle in parte rimediare colla legge 18 febbraio, mantenendovi bensí ferma la proibizione pei cin- que mesi pei quali essa ha luogo presso di noi, ima inoltre permettendo, in ragione delle condizioni speciali del luogo, ai Consigli provinciali di esiendere la proibizione a tiempo maggiore. Ma altra è la condizione, altri i bisogni della Sar- degna. Si addasse quale motivo della prolungata proibizione per la Savoia il clima piú freddo; dangue per opposta ra- gione il tempo della proibizione deve essere piú breve, che non presso di noi, sotto il caldo clima della Sardegna, Si ag- giunge che i mesi di marzo, aprile e inaggio sono i piú ap- propriali, anzi quasi i sali appropriati, in quel clima, alla caccia; la quale d’altronde non corre rischio di venirvi sí presto distrutta, essendo abbondantissima in ogni genere, a segne che noa rari sono i forestieri, i quali appunto in pri- mavera si recano appositamente in Sardegna per godervi i piaceri della caccia, Il proibirla in quell’isola nella prima- vera, equivale quasi ad una proibizione totale; poichè nel- inverno l’impraticabilitá delle strade e le acque dirotte, nell’estate e nell’autunno ii clima micidiale, la impediscono pressochè assolutamente agli stessi regnicoli, e melto piú ai forestieri, Laddove adunguerin Savoia si restrinse il tempo libero della caccia, parve al vostro ufficio potersi ampliare in Sardegna, Si aggiunge, che meno esatto è il dire che man-

«chino in Sardegna leggi intorno alla caccia; bensí le piú

sono antiche e cadute in desuetudine; tuttavia alcane sono recenti e in piena osservanza, e falora si troverebbero in contraddizione colla legge anzidetta, come il pregone 6 di- cembre 1822, richiamato in vigore con altro del 15 luglio 4842, col quale si proibisce di far caccia di falaghe nello stagno di Cagliari prima del giorno Ul ottobre.

Una osservazione anche è da aggiungere sulla prescrizione del primo alinea dell’articolo 3 delle regie patenti 29 dicera - bre 1836, le quali si propone di mandar pubblicare in Sardegna, È detto ivi che nelle permissioni di caccia non s’intenderanno mai comprese le caccie dei cervi 6 dei daini, Si comprende la ragione di questo divieto in terraferma,

dove tali animali nos si trovano alio stato selvaggio, e for- mano una specie di proprietá ; non cosí in Sardegna, dove, essendo frequenti i cervi e i daini selvaggi, nè esistendo ra- gione alcuna che suggerisca di vietarne la caccia piú che non si vieti quella del cinghiale o altra simile, una siffatta proibizion= riescirebbe senza scopo e perciò vessatoria, 30- prattutto presso un popolo, quale è il sardo, oltremodo amante della cosí detta caccia grossa, che è quasi la sola praticata nell’isola, e oltreciò ia pratica si troverebbe di quasi impos- sibile esceenzione.

Quindi ii vostro ufficio, ammettendo il principio della pre- sente legge, doversi mandar pubblicare in Sardegna gli or- dinamenti presso di noi in vigore in materia di caccia, crede doverne escludere la prescrizione pur ora accennata, come non conforme alle circostanze di quell’isola ; ed inoltre, in- vece di mandarvi pubblicare testualmente la legge 18 feb- braio 41854 propria della Savoia, pensa doversi inserire nella presente la dispesizione principale della legge medesima, ma alquanto modificata, onde adattarla ai bisogni è alle circo- stanze locali, Con tali modificazioni, il progetto di legge pro- posto alla vostra approvaziene è il seguente.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. {. Saranno pubblicate nell’ isola di Sardegna, per avervi forza di legge nelle parti non state derogate colla legge del 26 giugno 1853, le regie lettere patenti del 29 di- cembre 1836, ad eccezione del primo alinea dell’articolo 3, quelle del 16 luglio 1844, ad eccezione dell’arlicolo 1 e quelle del 1° luglio 1845 sull’esercizio della caccia.

Art. 2,I Consigli provinciali della Sardegna, da convo- carsi s!Poopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l’e- poca dell’apertura e della chiusura della caccia nelle rispet- tive provincie, rimanendo però interdetta nei tempi e luoghi designati dai regolamenti vigenti nell’isola.

Nel caso contemplato dall’articolo duecento sette della legge sette ottobre mille ottocento quarantotto sull’erganiz- zazione dei comuni e provincie, che il Consiglio provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la facoltá saddetta verrá esercitata dall’intendente della proviucia.

Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadun co- mune almeno dieci giorni prima che debbano avere effetto, Gli intendenti delle provincie limitrofe dovranno trasmet- tersi le rispettive determinazioni onde siano portale a co- noscenza del pubblico,

Relazione del ministro guardasigilli reggente il dica- stero dell’interno (Rattazzi) 8 maggio 1854, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella seduta del 5 stesso mese.

Sicnori ! — Ho l’onore di presentare alla Camera un pro- getto di legge stato non è guari adottato dal Senato del re- gno, inteso a regolare in Sardegna l’esercizio della caccia.

Il bisogno di esplicite disposizioni su questa materia fu nell’isola vieppiú manifesto dopo la promulgazione della legge del 26 giugno d.Ilo scorso anno, a motivo che questa legge, come quella che si riferisce a preesistenti ordinamenti non conosciuti in Sardegna, manchi colá di sanzione, e non vi possa per conseguenza ricevere la sua compiuta applica- zione.