Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/708

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Le modificazioni, che in quel tempo abbiamo recato allo schema di Codice proposto dal Ministero, erano di due spe- cie. Parecchie cadevano sulle maniere e Ja collocazione delle frasi, e le altre concernevano all’intrinseco delle disposi- zioni contenute in qualche articolo del Codice.

Quelle ve le indicava da sè il materiale raffronto dello schema ministeriale con la nuova edizione per noi presen- tata il 23 maggio 1853.

Queste seconde, e le ragioni che ne condussero a sugge- rirle, vi venivano dispiegate in quella parte della nostra re- lazione cui fa assegnato il nome di Asvertenze cd emenda- menti,

Ponete la ricordata edizione 23 maggio 1853 accanto al- l’ullima che il guardasigilli vi sottoponeva nella tornata 10 giugno volgente, e senza piú rileverete le recentissime mo- dificazioni che il Senato ha adottate. °

Incoglieremmo forse nella taccia di pregiar poco il fesoro del tempo, se ci pigliassimo cura di darvi a mano a mano il conto scrupoloso di codeste varianti,

Bastivi che non travisano, nè anzi toccano menomamente al sistema che fu onorato de’ vostri suffragi,

Vaglia il vero, esse non mirano salvochè a pochi punti spe- cialissimi, e d’ordine (per cosí esprimermi) secondario, s0- pra i quali non nasce alcun pericolo dai dispareri. E giá l’anno scorsa, nel seno stesso della vostra Commissione, ap- parvero su que’ punti e si mantennero vivi lungamente i dis- sidi; ma non valsero a mettere in forse un solo momento la unanimitá con cui la Commissione accoglieva l’inliero Co- dice.

Signori! Ne’ Codici di procedura vano è lo sperare di po- tere prendere quelle vie ampie e sicure sulle quali cammi- nano i compilatori de? Codici del diritto.

Poichè il diritto, come ogni vero, parte dalla natura delle cose, il Inme delle conoscenze naturali non rade volte è suf. ficiente scorta a disvelarne i dettati, Indi quella certezza, quell’assoluto logico, con cni ci è dato definire in materia di gius civile.

Per lo incontro, dove trattasi di mera procedura, e’ biso- gna andar contenti non del vero assoluto, ma del pratico: non è a ricercarsi la formula, ma una forma; non cioè la-

stratto, ma un concreto. Imperocchè le vie di esperire in ci-’

vile societá le nostre ragioni (vale a dire Ie azioni giuridiche) forza è che servano a due necessitá opposite: al semplice, ossia alla speditezza de’ modi, ed alla ponderatezza dell’e- same. Con altre parole, vuolsi nou condannare tosto chi ri- cusa, e non aggiudicare tardi a chi domanda; e discoprire talvoita il creditore eziandio in chi si difende, o il debitore in colni che rompe la mischia.

Federico di Prussia scriveva a capo del suo Codice: «Che «siccome la ingiustizia ha generato l’arte di avviluppare e di «arruffare i negozi, era mestieri che la giustizia discoprisse «un’arte per ritornarli sciolti e lisciati,»

La procedura civile non ha poprio, oltre a questo, altro intento: che è, recare in mezzo delle giudiziali contro- versie quegli ordini che valgano a distrigare i nodi o ij viluppi.

Nella quale opera il legislatore non avrebbe luée se non gli stessa presente l’avviso di quel grande maestro che fu il Montesquieu: «fl ne faut pas donner á l’une des parties le a bien de D’antre sans examen; ní les ruiner toutes les deux á «force d’examiner.» í

Or danque, la ponderatezza e la celeritá necessarie sono esse cosí confemperate nel Codice, su cui nuovamente pen- dono i vostri voti, da doverne augurare che per lo innanzi

SESSIONE DEI 1859-54 — Documenti — Vol. IL 190

eviteremo ambedue gli avvertiti pericoli ne’ conflitti giudi» ziari? ;

N diuturno studio che fecero le Commissioni incaricate di apparecchiare questo Codice, e la pratica che iutorno alle principali disposizioni di esso vive e corre presso altri po- poli, sono tale caparra che assai bene ci affida, E la speranza nostra si eleva quasi a certezza, considerando quanta scienza di magistrati, qual cumulo di sperienze, e che valore di etá venerabili ebbero a riunirsi in que’ dessi che testè lo scruta- vano scveramente, senza.che per frutto di sí vagliata disa- mina sieno state consigliate sostanziali o poderose riforme.

Onde giova credere che l’opera torni confacente al bi- sogno,

Ma se pure alcunchè resti a correggere in meglio, la na- zione non sará meno desiderosa di accogliere il detto Codice con favore: dacchè esso fa dono di norme certe ed identiche a tatte le provincie del regno, e sbandisce ad un tempo ogni arbitrio, sottoponendo tulti i giudici all’impero della legge, della quale udranno ormai l’antorevole vace in ogni atto e in ogni momento delle auguste loro funzioni.

Disposizioni relative alla giurisdizione dei condannati alla reclusione militare,

Progetto di legge presentato al Senato il 17 maggio 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Sicnori! — Le sovrane determinazioni per l’addietro ema- nate pel governo e la disciplina da osservarsi nella reclusione militare conservarono sempre il pr’ncipio, che i condannati a tal pena non dovevano cessare dallo stato militare, talchè continuarono come continuano ad essere registrati nei ruoli dell’esercito e ad essere considerati in forza presso i reggi- menti da cui provengono; procurano pure l’esclusione del fratello dal militare servizio, e non vanno soggetti alla de- gradazione se nor allorquando sienoe condannati a pena in- famante.

A seconda di questo principio. le stesse sovrane determi. nazioni stabilirono le punizioni e le penalitá in cui petevano incorrere i condannati; ma mentre perle altre truppe i reati meramente militari erano di esclusiva cognizione dei Consi- gli di guerra ordinari, pei condannati alla reclusione alcuni reati erano puniti con ordinanza del governatore della divi- sione previo avviso del Consiglio di disciplina o dietro infor- mazioni sommarie dell’uditore di guerra, ed altri reati erano deferiti alla cognizione dei Consigli di guerra misti.

La legge del 410 oltobre 1848, aboliti i Consigli misti, ne trasmise la giurisdizione ai tribunali ordinari, e perchè nes- suna eccezione allora fu fatta pei reati militari commessi dai detenuti nella reclusione militare, questi perciò vanno sog- getti ai giudizi dei tribnnali ordinari,

È evidentemente manifesto il detrimento che da cotale iîn- congruenza riceve la disciplina di siffatto stahil’mento, non tanto perchè i tribunali ordinari siano meno appropriati a giudicare dei militari delitti, quanto perchè Pinevitabile len- tezza, e la forma degli ordinari procedimenti scema di molto Pefficacia della repressione cui specialmente mirano le leggi militari.

Ad ovviare pertanto a tale inconveniente, il quale pure intacca uno dei principii consacrati dalla legge fondamentale,