Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/710

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minati i confini; ed’attesala moltiplicitá delle leggi che sono | rantire la rettitudine dei giudizi, l’ordine e la sicurezza so-

l’effetto della civittá, e gl’infiniti, svariati ed intrecciati rap- porti che ne derivano tra le persone e le cose, sará pur sem. pre una necessitá inevitabile che si ahbiano giudici perma- nenti, eletti fra le persone che fanno professione di leggi.

Ma per giudicare dei fatli e delle loro circostanze non è punto necessario di avere alla mano le leggi scritte, nè di saper ragionare sottilmente sulle medesime, nè di possedere la cognizione dei principii razionali del diritto; chè non si desidera la sapienza del giursconsulto ove basta il senso co- mune dell’uomo; e chiunque sia onestamente educato ed anche mezzanamente istrutto può in lodevole modo soddi- sfare all’uffizio di giurato.

Le decisioni dei giurati vogliono essere in certo modo la espressione della coscienza pubblica che nor apprende le cose e non le giudica seguendo fe regole di una logica artifi- ciale, ma con quella intuizione, con quel naturale discerni. mento di cui sono gli uomini dotati dal supremo Facitore di tutte le cose che fermò 2d un modo gl: animi loro (1). Ed è perciò che la comune intelligenza degli nomini non può fal- lire 2ila mela, quando non sia ingombrata ed «ffescata da male consuetudini; e quindi si notò, non a sproposito, che linstituzione dei giurati tenne dietro immediatamente alla cessazione dei cosí detti giudizi di Dio del medio evo, i quali significavano una totale abdicazione della ragione umana, ri- tornata poi coi giurati in seggio.

Non sono i giurati tenuti a giudicare secondo certi canoni di giudicatura prestabiliti dalia Jegge; essi non debbono ri- cercare ed apprezzare le prove secondo i dettati e gli afo- rismi dei criminalisti, che per veritá non furono nè sempre logici nè sempre umani; essi non rendono ragione della cer- tezza morale che acquistano; essi dall’insieme delie cose ac- colgono nell’animo una convinzione, e quindi esprimono il loro voto ex animi sententia, senza che siano mai tenuti a rispondere del loro giudizio (2).

E se vero è pur troppo che le umane instituzioni sono fa - cilmente guaste e deturpate dagli abusi, è vero ugualmente che cotesta dei giurati, dovunque fu introdolta, venne, ed è tuttora, a buon diritto considerata come il palladio di tutte le libertá; tantochè nell’opinione dei popoli che ne esperi- mentarono gli effetti, se venisse meno la instituzione del giurí la libertá andrebbe irreparabilmente perduta.

Il Governo del Re viene pertanto, o signori, a proporvi questa legge, perchè, sebbene lo Statuto non abbia annove- rati fra i diritti costituzionali dei cittadini quello di essere giudicati, nelle cause criminali, dai loro pari, è tuttavia indu bitato che tal legge è desiderata, e sará lietamente accolta dal paese come un giusto complemento della legge fonda- mentale, e prenderá luogo fra le leggi organiche che ne danno la genuina esplicazione.

Ve la propone perchè il giurí in sè accoglie tutte le condi- zioni d’imparzialitá, d’indipendenza e di attitudine circa al- l’apprerzamento dei fatti e delle circostanze che possono ga-

(1) «Etenim ratio, qua una praestamus belluis, per quam. coniectura valemus, argumentamur, refellimus, disserimus, conficimus aliquid, concludimus, certe est communis, doctrina differens, discendi quidem facultate par. Nam et sensibus ea- dem omnia comprehenduntur; et ea, quae movent sensus et movent omnium, quaeque in animis imprimuntur, de quibus ante dixi, inchoatae intelligentiae, similiter in omnibus im- primuntur,» Cicero, De legibus, lib. I, cap. x.

(2) «Maiores nostri ex animi sui sententia jurare quemque rolnerunt,» Cicero.

ciale, non che la libertá e la vita dei cittadini,

Ve la propone perchè il giurí sará in effetto un’istituzione eminentemente morale, Essa innalzerá gli animi dei cittadini sopra gl’interessi puramente individuali, e li associerá piú strettamente alla cosa pubblica; e col renderli partecipi dei pubblici giudizi li venderá piú solleciti ricercatori del vero, e fará loro comprendere come tutti gli uomini debbano ri- putarsi ugualmente nati ad esercitare la giustizia (1).

Ve la propone infine perchè il giurí è un’instituzione ve- ramente appropriata alla monarchia costituzionale (2).

La legge è divisa in due titoli: il primo è inscritto Delle assisie; l’altro Dei giurati,

H titolo delle Assisie è ripartito in tre capi: dei quali il primo tratta Della competenza delle Corti d’assisie e del modo di comporle. °

Quanto alla competenza si propone che nelle Corti di as- sisie debbano essere giudicati coll’intervento dei giurati:

4° Gl’imputati di crimini, quando, cioè, te sezioni d’accusa ne avranno fatto loro il rinvio, cosicchè le dette Corti sa- ranno investite della competenza che, pei reati ponibili con pene criminali, trovasi dal Codice di procedura oggidí attri- buita ai magistrati d’Appello;

9° Gli imputati di qualsiasi reato politico, quantunque pu- nibile solamente con pene correzionali.

E qui si potrebbe forse desiderare una definizione dei de- litti politici, o meglio, perchè le definizioni sono pericolose, una distinta enumerazione dei reati che voglionsi avere come tali, come si fece in Francia colla legge 8 ottobre 4850, ana- logamente all’articolo 69 della Carta costituzionale di quel- l’anno che aveva statuito doversi sottoporre al giurí i delitti di stampa, e tutti i reati politici (3).

Secondo Jo stato presentaneo della nostra legislaziane, questa speciale menzione dei reati politici tornerebbe affatto inutile, perchè tutti i reati contemplati nel titolo II del Co- dice penale, che sono propriamente quelli aventi un carat» tere politico, hanno il titolo di crimine, e per essi il rinvio alle Corti d’assisie sarebbe inevitabile. Ma. secondo il pro- getto di legge avente per oggetto certe modificazioni al Co- dice di procedura criminale che la Camera sta per discutere, anche pei reati qualificati crimini, potrebbe. farsi ii rinvio ai tribunali correzienali quando, secondo ie circostanze emer- genti dall’istruzione scritta, quei reati sembrassera alla Se- zione d’accusa solamente punibili con pene correzionali, onde è che il rinvio ai tribunali correzionali, se il detto progetto

(1) < Nihil est profeeto praestabilius, quam plane intelligi nos ad .iustitiam esse natos,» Cicero, De legibus, lib. I, cap. x.

(2) «Le jury est en opposition avec l’essence du Gouverne- ment despotique, oú la volonté et l’intérét du prince sont la loi de tous; il serait une anomalie daris une aristocratie pure; oú le peuple ne peut ètre admis è exercer, sous aucune forme, une partie de l’autorité. Le jury appartient par sa nature, è la Monarchie constitutionnelle et représentative plus qu’á toute autre forme de Gouvernement, puisque, dans un Etat de cetto sorte le principe démocratique et le principe monar: chique s’équilibrent et se partagent les pouvoirs, ct que, comme nous l’avons dit plus haut, le peuple et la royauté ont chacun lenr part distinete d’attribution dans la justice: le peuple en déclarant le fait, la royauté en dirigeant les débata et en appliquant la peine par l’organe de ses agents.» Merger, Nouveau manuel du jury, pag. 8.

(3) Veggasi Duvergier, Collection complete des loîs, ecc., vo- lume XXX, sull’articolo 7 della legge 8 ottobre 1881; Dalloz, Répertoire, vol. XV, ivi, Délit politique.