Pagina:Pertusati Teodoro Della scienza e di Cesare Beccaria 1870.djvu/38

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Ma se riuscì incerta la dottrina fondamentale del diritto, si accordò la filosofia quasi unanime nelle conseguenze. Le opinioni del Beccaria quanto ai processi ed alle prove furono accettate e condotte a maggior perfezione. Saggiamente, si commisurò la prescrizione al tempo ed alla gravità del reato; la proporzione, la misura delle pene e la generale benignità del punire furon oggetto di larghi studi, di questa ultima in ispecie trattarono moltissimi, il perchè sottilmente costruirono sistemi penitenziarii diversi, in cui al concetto della pena sì accompagna quello della educazione e dell’emenda. Accuratissime ricerche si fecero per riguardo ai delitti; all’attentato precedono gli atti preparatori, lo segue talora il delitto mancato che deve esser punito diversamente dal compiuto, si distinsero gli autori dai correi, questi dai complici, questi altri dai favoreggiatori; si posero ad esame le circostanze tutte che potessero attenuare o far più grave il misfatto; si ristudiò con ogni maggior diligenza la gravità morale e sociale di ogni colpa e di ogni delitto; si chiamò in ajuto la Psicologia, la Morale, le Scienze giuridiche, la Fisiologia, la Medicina per determinare l’imputabilità ed i suoi gradi; a dir breve, niuna cura si omise, perché della criminale giurisprudenza tenesse il governo la ragione.

Ancora ritarda tuttavia la società nell’accettare e porre in atto tutti i principi della scienza. Già a’ suoi tempi Beccaria vide promulgarsi il Codice Giuseppino, oggi ogni popolo civile osserva leggi