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130 ludovico settala


atta a conservarla, che l’unione d’animo e l’amore e benevolenza fra i rettori, e la volontá unita in mettere ogni studio per conservare tal forma di republica; e lo provò con l’esempio della republica di Farsalia, che durava ancora a’ suoi tempi, se bene era de pochi potenti, per la grande loro unione e concordia. E noi possiamo molto meglio dimostrarlo con l’esempio della republica di Venezia, dove, oltre la gran prudenza di quei signori e la sapienza di que’ buoni vecchi, la concordia e unione d’animi ha per tante centinaia d’anni conservata, in tanti tumulti d’Italia e in tante inondazioni de’ barbari e in cosí pericolose guerre fattegli dal turco, la loro libertá ed eccellente republica.

Ancora che il nervo del dominio indiviso tra’ rettori debba restare, giudico però bene, e cosa molto atta a tranquillare gli animi de’ popoli e a conciliarseli, de’ decreti e d’ogni legge dal magistrato acciò destinato consultata, e stabilita nel consiglio grande de’ dominanti, darne parte ancora a! popolo con le cause di tal determinazione. Non per fargli partecipi dell’autoritá di far legge: perché questo è proprio dello stato popolare; ma per mostrare di tenere conto del popolo, facendoli avanti la promulgazione capaci del loro animo e della causa che gli ha mossi a far tal legge: perché con questa maniera il popolo quasi ingannato, come fatto partecipe del conseglio e della republica, non tenterá cosí facilmente cose nuove; essendoché coloro, che in tutto sono esclusi dalla republica, non potranno mai essere d’altro animo verso i dominanti, se non di nimico: e perciò se non si vogliono far partecipi della maestá dell’imperio, almeno se le dovrá dare una certa ombra di partecipazione di quello.

Perciò vi aggiunge qualche cosa di piú Aristotele, di far contento il popolo senza scemare per un poco l’autoritá de’ dominanti e la maestá dell’imperio, che si deve dagli oligarchi concedere, che il popolo elegga qualche numero di quel corpo, che insieme con loro assistano alle consultazioni, dicendo ancor essi il lor parere; ma che siano inferiori di numero, e che nelle deliberazioni e finali costituzioni e leggi né concorrano con