Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/78

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Del tempo della Sede vacante.


LVI. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d’ambedue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante, nè in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo la elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei deputati fosse sciolto, e non fossero compiute le elezioni, sono di diritto convocati i collegj elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.

LVII. I Consigli non potranno mai, an che prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o risguardanti il tempo della Sede vacante.

LVIII. Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle costituzioni Apostoliche, confer ma i Ministri o ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale atto i Ministri proseguono nel loro offizio. Il Ministero per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario del sagro Collegio, salvo allo stesso sagro Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

LIX. Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del Conclave, quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo Pon-