Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/80

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LXIII. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del Governo di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo.

Disposizioni transitorie.


LXIV. Saranno quanto prima promulgate

1. La legge elettorale che farà parte inte grante del presente Statuto.

2. La legge repressiva della stampa, di di cui nella prima parte dell’art. XI.

LXV. Sarà proposto alla prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali, e provinciali; il Codice di polizia; la riforma della legislazione civile, criminale, e di procedura; la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i pubblici funzionarj.

LXVI. In quest’anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno.

LXVII. L’attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.

Intanto essa proseguirà nell’esame del preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimesse