Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/13

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28.

Per ciò, che riguarda i caseggiati formanti corpo di città, o capo-luogo, e le loro appartenenze si applicherà a caduna divisione nella mappa il suo numero, principiando dall’unità sino a quello, con cui sarà finita la dinumerazione di tutte le divisioni, senza ommettere le chiese, piazze, e i luoghi pubblici. Indi saranno pure descritti ne’ sommarioni i proprietarj, e i pubblici per le porzioni ad essi spettanti; e a ciascuno verrà applicata la sua misura; con che però la descrizione delle case nel sommarione si faccia in classe distinta, senza confonderle coi beni, ed effetti collegabili; e quindi si ommetta ne’ catasti, ne’ quali dovranno però descriversi i giardini, e altri siti coltivati anche situati nelle città, o capo-luoghi.

29.

Nelle anzidette mappe si delineeranno in giusta proporzione, e misura le chiese, cappelle, valli, fiumi, torrenti, rivi, bealere, roggie colle sue rispettive sponde, le strade reali, pubbliche, e comunali; e vi si indicheranno le vicinali con una linea nel mezzo divisoria de’ rispettivi pezzi, e punteggiata lateralmente; poichè la misura di queste debb’essere compresa in quella de’ fondi, de’ quali sono parte.

30.

Vi si scriveranno parimente in buon carattere tutte le denominazioni de’ luoghi, cascinali, fiumi, torrenti, canali, detti comunemente navigli, roggie, cavi, fossi, strade reali, e pubbliche, colli, valli, e ogn’altra circostanza solita scriversi nelle mappe, e carte topografiche, senza

 
 
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