Pagina:Regolamento Biblioteca Lazzeriniana.djvu/10

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Art. 26. — Le opere a stampa o manoscritte saranno sempre adoperate con ogni cura e diligenza perchè non soffrano danno.

I danni eventualmente recati alle opere saranno risarciti da chi ne fu causa.

Art. 27. — I libri che si andranno successivamente acquistando con le rendite della Biblioteca saranno dati a prestito agli studiosi mediante garanzia sottoscritta da uno dei componenti della Giunta di vigilanza.

Sono esclusi dal prestito i manoscritti, i vocabolari, le enciclopedie, i periodici e in generale le opere molto costose o rare.

L’Assessore per la P. I.

Prof. Fabio Fedi.