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Art. 43 - 190 -


Se l’incrocio nella stazione disabilitata è fra un treno viaggiatori ed un treno merci, deve essere soppresso e sostituito quest’ultimo; se l’incrocio è fra un treno ordinario merci ed uno straordinario pure merci, deve essere soppresso e sostituito lo straordinario.

Se l’incrocio è fra due treni ordinari o fra due straordinari di pari importanza deve essere soppresso e sostituito il treno che, per orario, arriverebbe secondo nella stazione disabilitata.

La stazione limitrofa cui spetta, in relazione alle suesposte norme, provvedere alla accennata soppressione ed effettuazione ne prende senz’altro l’iniziativa e avvisa quindi il treno con annotazione nel prospetto A del foglio di corsa 1.

L’altra stazione limitrofa non dovrà licenziare il treno che ha fissato incrocio nella stazione disabilitata se prima non ha ricevuto annuncio della soppressione ed effettuazione dell’altro treno onde regolare la corsa di quello che deve proseguire senza cambiare orario verso la stazione disabilitata.

9. Le precedenze che per orario dovrebbero avvenire nella stazione disabilitata dovranno essere regolate dalla stazione limitrofa precedente quella disabilitata nel senso della corsa dei treni interessati.

10. Il dirigente che entra in servizio dopo un periodo di disabilitazione deve porre i segnali fissi di protezione od i deviatoi in posizione normale, informare della ripresa del servizio le due stazioni attigue

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  1. «Questo treno soppresso da .... a .... fra le quali stazioni viaggiate effettuando tr.... come da correzione al Quadro B».