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Art. 2 | - 30 - |
È pure da considerarsi treno una locomotiva, con o senza veicoli, che parta da una stazione per disimpegnare un servizio lungo la linea e faccia ritorno nella stazione stessa.
2. I treni si classificano in ordinari, straordinari e supplementari.
3. Sono ordinari i treni indicati tali nell’orario di servizio, o così dichiarati dalla Sezione Movimento, che si effettuano tutti i giorni, oppure una o più volte la settimana, per un determinato periodo di tempo; treni ordinari che non si effettuano tutti i giorni si dicono periodici.
4. Sono straordinari i treni indicati tali nell’orario di servizio, quelli il cui orario viene dalle Sezioni Movimento o dai Capi Riparto diramato a parte, nonchè quelli che si effettuano senza la precisa indicazione delle ore di partenza e di arrivo dalle singole stazioni o località di servizio, nel quale caso si dicono ad orario libero.
L’effettuazione dei treni straordinari compresi nell’orario di servizio, oppure con orario diramato a parte, è disciplinata dall’art. 15, quella dei treni ad orario libero dall’art. 28.
L’effettuazione di un treno straordinario può anche modificare l’orario di altri treni, o richiedere che non vengano effettuati, in tal caso nell’orario il suo numero o sigla viene contraddistinto con apposito segno (All. I.2).
Fra gli straordinari sono compresi i treni materiali (Art. 35) la cui corsa è disciplinata da particolari disposizioni e che vengono effettuati per trasporto di