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Art. 17 100


11. Per il distanziamento dei treni supplementari valgono le disposizioni comuni a tutti gli altri treni (Art. 3).


Art. 17.
Soppressione, fusione e sostituzione dei treni.


1. Le stazioni in casi speciali di ritardo o di altre anormalità, possono sopprimere treni che non siano per viaggiatori; solo in casi di forza maggiore ed in quelli previsti dai comma 4 e 5 possono sopprimere treni con viaggiatori.

2. Le stazioni possono valersi della facoltà di sopprimere treni non viaggiatori ogni qualvolta la loro effettuazione non sia necessaria per servizio merci, per trasporto del materiale vuoto, per invio o per ritorno del personale e delle locomotive, procurando di utilizzare bene gli altri treni.

3. L’annuncio della soppressione deve essere dato alle stazioni, ai treni interessati 1 ed al personale di linea con le norme prescritte per l’effettuazione dei treni straordinari.

L’annuncio alle stazioni deve essere dato col telegramma:

Formula 21: Oggi (domani) .... data tr soppresso da ... a ...

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  1. Tr ... soppresso da ... a ...