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- 33 - Art. 3

Art. 3.
Nozioni fondamentali per la circolazione dei treni
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1. Sulle linee a doppio binario i treni percorrono il binario di sinistra rispetto alla loro corsa, binario che vien detto legale; quando eccezionalmente i treni debbano percorrere il binario di destra si dice invece che essi percorrono il binario illegale.

2. Nelle stazioni i treni debbono, di norma, essere ricevuti nel binario di più corretto tracciato e, quando vi abbiano fermata, in quello più adatto al loro servizio.

Nelle stazioni di linee a semplice binario, in caso di incrocio, ciascun treno deve essere ricevuto, di regola, nel binario di sinistra rispetto alla sua direzione di marcia.

Quando un treno debba essere ricevuto in binario deviato si applicano le norme stabilite dall’art. 14 comma 9.

3. Un treno di regola non deve giungere, transitare o partire da una stazione o località di servizio prima dell'ora stabilita dall’orario, fatta eccezione per i casi previsti negli articoli 25.17 e 35.7.

Sulle linee esercitate col sistema del dirigente unico, o del dirigente centrale, ed anche su altre determinate linee, tutte indicate nell'orario di servizio, potrà essere però ammesso, con le modalità risultanti dalle rispettive apposite norme, ad un treno di giungere transitare o partire, con anticipo sul proprio orario, purché dell'anticipo sia dato preventivo avviso alle stazioni e località della linea interessata. Per i treni con viaggiatori la partenza con anticipo è am-