Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/14

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ad abitare, a tutto ciò, che si è avanti prescritto, e quelli, che sono provveduti di piazza, notificheranno pure tale cambiamento all’Insinuatore della tappa, in cui quella è fissata, dal quale se ne farà l’annotazione in registro, e detta notificazione si farà da tutti all’Insinuatore della tappa, da cui partono per cambiar domicilio.

5.

Quelli de’ Notai, a cui è come avanti permesso di ricevere atti, e contratti fuori della tappa del loro domicilio, o fuori del luogo della loro piazza, saranno tenuti di presentare la prima volta a’ Segretari Insinuatori della tappa de’ luoghi, ove li rogheranno, la fede della loro matricola nel tempo stesso, in cui porteranno, o trasmetteranno gl’instrumenti per insinuarli.

6.

Per le contravvenzioni a’ provvedimenti contenuti in questo titolo s’incorrerà la pena di scudi dieci.


TITOLO V.


Delle piazze de’ Notai.


1.

[Maria Jo. Bapt.
9. Aug. 1679.
Rex Car. Em.
1. Aug. 1732. &
11. Jul. 1744.
]

I


Nfinoattantochè sussisteranno le piazze de’ Notai in quelle parti degli Stati, per cui si sono alienate, saranno le medesime ereditarie, alienabili per maschj, e femmine, come cosa libera, e commerciabile, eccettochè ne fosse vitalizia la concezione.

2.

Sarà detto uffizio privilegiato a favore de’ proprietarj, senzachè possa essere mai vincolato ad alcun fidecommisso, nè soggetto a veruna sorta d’ipoteca, o debito, quantunque privilegiato, salva l’ipoteca a favore de’ creditori anteriori all’acquisto sopra il prezzo dell’uffizio.