Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/6

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Se sia persona dabbene, e di buoni costumi; se goda la pubblica estimazione di persona onorata; se sia stato, o sia inquisito di qualche delitto, o dedito ad alcun vizio.

Se sia nato da onesti parenti; se il di lui padre, e la madre abbiano vissuto, o vivano de’ proprj redditi, ovvero abbiano esercitata, od esercitino qualche professione, che dovrà in tal caso spiegarsi.

Se il ricorrente medesimo abbia esercitata qualche altra professione, che dovrà pur essere individualmente menzionata.

4.

Si commetterà dal Gran Cancelliere ai rispettivi collegi l’esame di coloro, che, aspirando al Notariato gli presenteranno le loro suppliche con detto certificato, e colla prova degli altri requisiti per esservi ammessi; e quanto a quelli, ch’eleggessero di subirlo in questa città, si farà la commessione al collegio della medesima.

5.

Tutti i collegiati avranno dritto d’intervenire a detto esame, a cui si procederà da due di essi, che sieno estratti a sorte: vi assisteranno in questa città il Conservatore Generale del Tabellione, ed uno de’ Consiglieri di Stato, o Riferendari, che sarà deputato dal Gran Cancelliere, e l’Uffizio del Procuratore Generale di S. M.: nelle provincie il Prefetto, o Pretore rispettivamente, od i loro Luogotenenti, i Conservatori, o Delegati del Tabellione, e l’Avvocato Fiscale della provincia, o suo Sostituito, i quali tutti saranno in diritto d’interrogare il postulante, e dovranno singolarmente verificare l’identità della di lui persona.

6.

A dettatura di alcuno degl’intervenienti l’esaminato darà saggio della sua scrittura, ed ortografia, affinchè si possa riconoscere, se il carattere sia bello, chiaro, e ben intelligibile, come conviensi: lo scritto sarà parafrato da chi presiede al collegio, ed unito al parere de’ due Notai collegiati esaminatori, ed al voto degli Uffiziali Regj avanti detti, si trasmetterà al Gran Cancelliere.