Pagina:Regolamento del Real Collegio Liceo Cicognini di Prato presso Firenze.djvu/11

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REGOLAMENTO

DEL REAL COLLEGIO CICOGNINI


DAL TITOLO I.


ordinamento generale


art. 1. Il Real Collegio Cicognini di Prato in Toscana è un pubblico Stabilimento destinato all’istruzione letteraria e scientifica e all’educazione civile di giovanetti sì nazionali che esteri, e comprende:

a. un Convitto per alunni interni,
b. un Liceo,
c. un Ginnasio,
d. una Scuola tecnica,
e. una Scuola elementare, e questa per soli alunni convittori.

art. 2. I convittori, il cui numero non deve sorpassare i 150, sono distribuiti, in ragione di età e di classe, in tante camerate, delle quali nessuna contenga più di venti alunni.

art. 3. Le scuole sono regolate Secondo le leggi dello Stato, specialmente quanto alla divisione delle classi, e ai programmi di insegnamento: gli esami equivalgono, per gli effetti legali, a quelli dati nelle altre scuole governative.

art. 4. Le ammissioni alle scuole e le promozioni da una classe all’altra si fanno nei modi prescritti dai regolamenti scolastici.

art. 5. I convittori oltre a ricevere intera e gratuita l'istruzione delle classi alle quali sono ammessi, vengono istruiti gratuitamente in ragione di età e di classe:

a. negli esercizi ginnastici e militari,
b. nella danza,
c. nella scherma,
d. nella declamazione,
e. nel canto corale .