Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/48

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nanche trovando di quelli trè alcuno idoneo di buon giuditio, pratico, e che sappi almeno leggere, e scrivere, esso Signore puol liberamente elegger uno anche fuori della bachetta, di buona fama, e più idoneo, e condecente a tal officio: avertendo che così, ò quando a suo beneplacito constituisce Vicario suo, gli darà dodeci Ragnesi di salario in quell'Anno, oltre le sue regalie, e sportule solite, che li pervengono secondo il consueto dell'officio di Segonzano, ed il Statuto di Trento. Il qual Vicario habbi da durare nel detto officio almeno per trè anni, doppo che egli averà prestato il solito giuramento in mano di detto Signore, over alla presenza del Capitanio ivi in Castello, e doverà anco durar più delli trè anni nell'officio dell'Vicariato, secondo li suoi deportamenti, e beneplacito d'esso Signore, che Signoreggia in quell'anno.



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