Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/50

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le passate, quanto le presenti, e le future.
Secondo. Item che sentendo a dir qualche male, over a far qualche cosa, che fusse in pregiudizio de SS. Illustre, overo della sua Giurisdizione, che esso Vicario sia tenuto con tutto il suo saper, e poder diffender l'onor, e le raggioni, tanto di SS. Illustre, quanto della sua Giurisditione, e quando col suo poter, e saper non potesse difender come di sopra, che sia tenuto denonciarlo, e farlo sapere a SS. Illustre overo al Luogotenente, e Capitanio nel d. Castello.
Terzo. Item che al tempo della Santissima Trinità, e di San Bortolamio, quando si cellebrano le feste, secondo la consuetudine del loco nella Giurisdizione di Segonzano, e che si fá, e publica proclame, e cride d'ordine delli predetti Illustri Signori Patroni, over del loro Capitanio, e Luogotenente, e qualunque contrafarà a dette cride, ò malfattori, che in quel caso detto Misser Vicario debbi convocare appresso di se l'officiale, ed altre persone di detta Giurisditione di Segonzano facendo prigione tal delinquente, ò delinquenti conducendogli nelle forze, e prigioni del Castello.
Quarto. Item che fedelmente, e realmente a tutto suo potere procuri, che la Giurisditione, e suo Vicariato di Segonzano predetto, e persone in essa abitanti di bene, e giustamente governare, e mantenire le raggioni beni, possessi, onori, confini della Giurisditione di essi Illustri Signo-


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