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Camera dei Deputati — 115 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



La ricerca di contatti con magistrati — anche non iscritti alla P2 (alcuni nomi di magistrati ricorrono in altri atti in possesso della Commissione) — induce a sospettare che si siano almeno tentate iniziative rivolte ad influire sull’andamento di alcuni procedimenti che o riguardavano uomini della istituzione o comunque avevano ad oggetto fatti nei quali la istituzione era coinvolta direttamente o indirettamente o ai quali era in qualche modo attenta.

A tale proposito non può passarsi sotto silenzio come la riunificazione disposta dalla Corte di cassazione di tutti i procedimenti giurisdizionali attinenti la Loggia P2 presso gli uffici giudiziari di Roma anche se poteva trovare giustificazione in norme processuali e in motivi di opportunità non abbia giovato alla speditezza dell’istruttoria e al raggiungimento di un risultato concreto (a tale proposito una rogatoria rivolta all’autorità giudiziaria svizzera relativa al cosiddetto «conto protezione», già trasmessa dalla magistratura di Brescia prima della riunificazione dei procedimenti a Roma, attende ancora la sua evasione a distanza di quasi tre anni).

Non può ancora passarsi sotto silenzio come la requisitoria del procuratore della Repubblica di Roma, dottor Gallucci, in data 29 maggio 1982 e la successiva sentenza istruttoria del dottor Cudillo in data 17 marzo 1983 tendono a rappresentare la Loggia P2 come un fenomeno associativo di scarsa pericolosità, attribuendo al solo Gelli e a pochi altri i reati più gravi, scolorendo il loro significato politico complessivo e svalutando la genuinità della documentazione proveniente dalla perquisizione del 17 marzo 1981. Questa conclusione degli organi inquirenti romani si è posta, come ha rilevato il Commissario Trabacchi, in palese contraddittorietà con la richiesta di avocazione del procedimento, motivata dal procuratore della Repubblica di Roma con la definizione della Loggia P2 quale «nucleo ad altissimo potenziale criminogeno, versatilmente impegnato nella consumazione di eteroformi attività delittuose».

Come è noto, la sentenza istruttoria è stata impugnata dal Procuratore generale presso la corte di appello di Roma; e si attende la decisione della sezione istruttoria della Corte.

Si ha anche l’impressione che i magistrati che hanno adottato le decisioni suindicate non abbiano completamente e tempestivamente preso visione di una serie di atti che, almeno indirettamente, avrebbero potuto contribuire a fornire ulteriormente elementi ai fini di una valutazione del fenomeno P2 e della condotta degli imputati. Cosi documenti relativi alle indagini su Gelli svolte nel 1974 dalla Guardia di Finanza, al loro rinvenimento presso l’archivio di Gelli e alle vicende connesse a tali indagini, inviati dalla procura della Repubblica di Milano a quella di Roma, per lungo tempo non sono stati reperibili presso gli uffici romani. Tra l’altro numerosi degli iscritti alla Loggia P2 anche personaggi di rilievo non risultano mai interrogati: Si e omesso anche di procedere contro due capigruppo della Loggia P2 e cioè De Santis Luigi e Niro Domenico. Infine per ciò che vale non può tacersi che già nel gennaio 1982 Gelli in una telefonata all’avvocato Federico Federici si diceva convinto dell’esito più che favorevole dell’istruttoria in corso a suo carico presso gli uffici giudiziari romani.