Pagina:Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2.pdf/168

Da Wikisource.
Camera dei Deputati — 160 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



bio infatti che l’attuale normativa non consenta l’interposizione di gravame contro tali provvedimenti quando provenienti da autorità diversa da quella giudiziaria, secondo quanto ha espressamente confermato la Suprema Corte di cassazione, ma non v’è parimenti dubbio che in tale quadro si viene a concretare per il cittadino una anomala situazione, tale che lo vede sprovvisto, nel caso indicato, di ogni mezzo di ricorso di fronte a provvedimenti che incidano sulla sfera dei diritti soggettivi. La Commissione, facendosi carico di questa anomalia, ha provveduto a convocarsi appositamente in ulteriore istanza per deliberare in ordine a ricorsi presentati da cittadini, ma non è chi non veda come il problema sia di ordine più generale e meglio andrebbe prospettato con la elaborazione da parte del Parlamento di una legge-quadro che disciplini l’adeguamento delle norme del codice di procedura penale ai casi nei quali l’organo procedente sia costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta. Tale normativa consentirebbe, ferme restando le prerogative del Parlamento e dei suoi membri in sede di inchiesta, di realizzare l’applicazione del dettato costituzionale senza peraltro dar luogo a situazioni di incerta tutela dei diritti dei singoli, risolvendo anche, come ha sottolineato il Commissario Ricci, ulteriori problemi quali quelli inerenti all’acquisizione di deposizioni di fronte alla Commissione d’inchiesta e l’assunzione da parte di essa di rogatorie.

Ulteriore argomento di esame da parte della Commissione è stato quello della funzionalità dell’istituto dell’inchiesta, tema per il quale si è registrata una convergenza di opinioni sul danno all’efficienza dei lavori che deriva dalla pletoricità della sua composizione.

A tal fine si ritiene, come ha proposto il Commissario Battaglia, che un più ristretto gruppo di commissari, selezionato garantendo sempre il criterio della proporzionalità fissato dalla Costituzione, meglio risponderebbe alle esigenze di riservatezza, di incisività e di sollecitudine dei lavori che, quanto più assicurate, tanto più contribuiscono alla credibilità politica di questo istituto.

Il dibattito in Commissione ha logicamente assunto come premessa allo svolgimento dell’analisi propositiva le conclusioni alle quali si è giunti lungo il corso del lavoro nelle varie parti e sui diversi argomenti attraverso i quali si è sviluppato lo studio del fenomeno della Loggia P2. La ramificata attività di infiltrazione di questo organismo nei più svariati settori della vita nazionale ha di necessità condotto l’esame a considerare aspetti anche di dettaglio della legislazione in atto in diversi e disparati campi, per i quali è stata prospettata l’esigenza di soluzioni normative diversamente articolate. Quello che in sede conclusiva il relatore ritiene di poter sottolineare è che questa discussione è riconducibile ad alcuni temi fondamentali che si riportano alla sostanza delle conclusioni alle quali si è pervenuti e che la Commissione unanime ha individuato come di rilievo preminente.

Primo fra tutti può essere individuato l’argomento della funzionalità degli apparati e del controllo del loro operato in sede politica. Si è potuto rilevare infatti, attraverso lo studio condotto, il ruolo centrale che gli apparati tecnici di supporto e di collaborazione hanno rispetto all’attività di governo e si è individuato nel-