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Camera dei Deputati — 23 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



Maestro; b) l’altro processo, relativo a situazioni di grave rilievo esterno, scomparve, perché di esso non vi è traccia nella sentenza; c) il processo a carico del gruppo dei «massoni democratici», anch’esso avocato, si concluse con l’espulsione dall’Ordine di Siniscalchi, Bricchi, eccetera.

Il senso dell’operazione appare chiaro quando si consideri che il processo che portò alla censura di Gelli fu incardinato dopo più di un anno dall’episodio che ne costituiva il presupposto - concludendosi poi nel giro di due soli mesi evidentemente all’esclusivo scopo di creare in sede centrale il presupposto processuale per le avocazioni del grave e più compromettente processo a carico di Gelli, instaurato in sede circoscrizionale, e del processo, sempre in tale sede avviato, a carico dei cosiddetti «massoni democratici».

L’esito della sentenza conferma l'interpretazione proposta, quando si consideri che Gelli venne subito dopo graziato dal Salvini, con un provvedimento interno al quale non venne peraltro data pubblicità alcuna.

Non si può non sottolineare a tale proposito che questa sottile strategia giudiziaria è imputabile in modo esclusivo alla sede centrale del Grande Oriente e che fu attuata solo superando le vivaci resistenze della sede circoscrizionale, con palesi violazioni degli statuti massonici. Ma il risultato ancor più rilevante è che la sospensione del Gelli comportava, come abbiamo detto, la sospensione per tre anni, poneva cioè una certa distanza di sicurezza tra il Venerabile ed il Grande Oriente, anche se ciò era solo nell’apparenza delle cose perché noi sappiamo che nella sostanza l’intreccio Salvini-Gelli Gamberini continuava come sempre ad operare, pur tra i contrasti, nella stessa immutata direzione di sostegno e di incentivazione dell’operazione piduista. A stretto rigore di ortodossia statutaria si dovrebbe comunque fermare la storia massonica della Loggia P2 al termine del 1976. È a tale artificiosa situazione procedurale che evidentemente si fa riferimento quando si afferma che la Loggia Propaganda 2 altro non è che un gruppo privato del Gelli da questi organizzato all’insaputa del Grande Oriente, attivata valendosi abusivamente delle insegne di questo: tale assunto sarebbe comunque valido limitatamente al periodo di sospensione citato, che decorre dal lug1io 1976, ma in realtà anche in tale più circoscritta accezione questa tesi non può essere accettata.

Ostano infatti a tale interpretazione alcune circostanze che risultano provate da atti in possesso della Commissione.

1) In primo luogo il 20 marzo 1979 il Gelli scrive al nuovo Gran Maestro, Ennio Battelli, quanto segue: «In relazione a quanto concordato in data 14 febbraio 1975 con il Tuo illustre predecessore, mi pregio confermare che i nominativi al VERTICE del R.S. A.A.1 non appariranno "nel piè di lista" del R.L. Propaganda 2 (P2) all’ORIENTE di ROMA.

  1. Rito Scozzese Antico ed Accettato