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Camera dei Deputati — 36 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti


dalle modalità di esecuzione predisposte dall’organo inquirente ed attuate da quello procedente, delle quali è testimonianza eloquente la denuncia che il colonnello Bianchi effettuò dell’indebita ingerenza tentata nei suoi confronti dal superiore gerarchico.


II — Autenticità ed attendibilità delle liste.

La risposta al quesito circa la veridicità e completezza delle liste precede logicamente ogni altro problema ed esso sarà da verificarsi tenendo ben presenti l’oggetto e le finalità della legge istitutiva che all’articolo 1 demanda alla Commissione di accertare, tra l’altro, «la consistenza dell’associazione massonica denominata Loggia P 2». Questo compito postula non già l’esigenza di analitici riscontri individuali sulla effettiva appartenenza alla loggia dei singoli iscritti, riscontri che invece sono propri dell’inchiesta giudiziaria finalizzata all’accertamento di responsabilità individuali, ma richiede per contro un giudizio complessivo inerente al numero e alla qualità degli affiliati che consenta di delineare «la consistenza» della loggia, al fine di poterne poi valutare i contenuti.

Quando si passino in rassegna le risultanze acquisite sul punto, pare corretto distinguere quelle emergenti da accertamenti riferibili all’autorità giudiziaria o ad altre autorità, da quelle desumibili da indagini disposte dalla Commissione o da documenti acquisiti.

Quanto alle prime, si ricorda che la sentenza emessa dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura nei confronti dei magistrati iscritti nella lista ha dichiarato la «complessiva attendibilità» degli elenchi e della documentazione; nella requisitoria del procuratore della Repubblica di Roma, l’estensore mostra invece di non credere «alla veridicità delle liste degli iscritti»; a sua volta il Comitato amministrativo di inchiesta costituito a suo tempo presso la Presidenza dell Consiglio dei Ministri esprime il dubbio che la lista non sia un «puntuale elenco di coloro che avevano effettivamente aderito alla P 2»; infine, nell’appello proposto avverso la sentenza del giudice istruttore di Roma, il procuratore generale presso la corte d’appello muove dal presupposto della «attendibilità complessiva di elenchi e documentazione sequestrati salvo riscontri negativi».

Vi è poi da considerare che la «Relazione informativa sulla Loggia P 2» effettuata dal SISDE, per la parte relativa all’analisi strutturale ddl’elenco dei novecentosessantadue (962) presunti affiliati, si sofferma sulla eterogenea e contraddittoria compresenza di alcuni componenti, postulando la esigenza di integrare le risultanze con il dato relativo alle domande di ammissione, ma esclude l’ipotesi di una falsificazione dell’elenco medesimo.

Con riferimento alle indagini disposte dalla Commissione, si premette che un primo accertamento riguarda l’epoca in cui presumibilmente sono stati formati gli elenchi in questione: tale arco di tempo può collocarsi con sufficiente approssimazione dal 1979 al 1981 in base alle risultanze desumibili: a) dalla corrispondenza inter-