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pesi proporzionali desunti dai documenti, ecc. | 93 |
nella nuova moneta dei denari d’argento, rimanendo quella formola così sino a Berengario II ed Ottone I; però nelle rinnovazioni dei trattati di questi imperatori degli anni 953 e 967, il pagamento della nuova contribuzione imposta ai veneziani è invece fissato in denari pavesi ed imperiali che costituivano la moneta corrente d’allora. Nel trattato di Ottone II del 983 fu ripetuta infine la stessa precedente formola, ma senza la voce mancusi1, e tutte le somme sono ivi equiparate e dichiarate in denari veneziani, avendo in quell’epoca Venezia costituito la propria officina.
Da queste osservazioni possiamo dedurre le seguenti conclusioni:
II.
Dovrà certo sembrare inopportuno che per trattare un argomento di numismatica francese, sul quale esistono insigni documenti, io abbia anteposto documenti italiani.
- ↑ Carli-Rubbi, Delle monete e dell’istituzione della zecche d’Italia. T. I, p. 121. «Volumus ut pro una libra denariorum vel uno homine sacramentum fiat: et si usque ad duodecim libras Veneticorum denariorum, duodecim electi iuratores addantur; nam si ultra XII libras quaestio facta fuerit iuratores ultra XII non accedant.»