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la zecca di reggio emilia 487

modum fecit predictus petrus et ipsum a domino episcopo pro medietate conservabit indempnem. et sine placito et expensis. et sub obligacione honorum suorum. et hanc promissionem et obligacionem faciet fieri sociis suis. quod si non faceret vel non posset teneatur ad medietatem danni pro inde passi ipsi petro restituendam cum omni damno et dispendio pro inde dato seu facto, renuntiando quod possint conveniri ubique.

Coram Gerardino de pigazano. araldino lì Ilo ianoni de porta. de placencia et petro filio donadei de sancto zen.... dicto in pascarola de mediolano.


I (bis).


1233 agosto 14. — Convenzione stipulata fra Nicolò Maltraversi vescovo di Reggio e alcuni monetieri di Milano e di Piacenza per fabbricare moneta in Reggio. — Quaderno cit. c. (2. b — 3 a). — Tacoli, Mem. stor. di Reggio di Lombardia, III, 203-4: ediz. assai scorretta.

Die eodem1. Coram domino Johanne Azulino. domino Jori inne caxoli. domino alliocto. et Guidone camerario. Dominus Nicholaus Reginus episcopus auctoritate imperiali2 sibi concessa con-

  1. " Die eodem „ cioè " die xiiij infrante agusto „ della imbreviatura che, nel cit. quaderno, stessa carta, precede immediatamente questa sulla nuova moneta.
  2. Già si è avvertito che indubbiamente il vescovo Niccolò ebbe un diploma imperiale che gli conferiva il privilegio di monetazione. Qui il Vescovo stesso ne fa menzione trasferendo negli assuntori della zecca l’autorità imperiale " sibi concessa „. Il favore goduto dal Maltraversi presso Federico II è noto per altre testimonianze e segnatamente per alcune belle pagine che al vescovo, ghibellino ma gran signore, dedicò il guelfo Fra Salimbene da Parma. Nello stesso quaderno di regesti vescovili citato più sopra si ha una nuova prova della fiducia che l’imperatore riponeva nel vescovo reggiano, una imbreviatura, in data del 15 agosto 1233 (a c. 3b), documentandovi una delegazione imperiale commessa appunto da Federico II al Maltraversi e da questi data ad eseguire a Giovanni di Cassolo in una controversia fra un cittadino cremonese e il comune d’Imola: " Dominus nicholaus episcopus delegatus domini federici dei gracia Romanorum Imperatoris in causa,,, ecc. Ma tali litterae delegatorie, al pari del diploma di privilegio di monetazione, sono ora forse da contarsi fra i così detti acta deperdita dello Svevo.