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documenti visconteo-sforzeschi, ecc. 115
tegnire dogni doro et monete in capsa, cusì bannite»; Vili. Tutte le monete " tosate da 15 dinari in suso siano tagliate et tamen siano lassate a quelle persone alle quale scranno trovate et tagliate"; IX. Che siano ammoniti da Lodovico il Moro «el thesorero de la Ill.ma madona Duchesa, Zovane maria Mezabarba, Matheo dal Castellatio, Paulo da Rippa, Jacobino da Cresentino et Thomaso da Cropello et li altri spenditori de la Corte» ad osservare gli ordini predetti, pena la privazione dei loro offici; X. Che i Deputati sopra le monete, oltre alle gride fatte, abbiano da loro due dei banchieri di Milano e due " de caduna arte» ammonendoli al osservare essi pure gli ordini «altramente siano puniti senza rispcto et remissione alcuna»; XI. Che siano «suspesi tutti li condemnati da qui indreto attento che la observantia deli ordini è stata in qualche turbatione per la inlirmità de lo Ill.mo Sig.re M. Lodovico, la qual suspensione se intenda però in tempore liberationis ma a ciò che siano più obedienti se tengano cusì su la corda ", XII. Scrivere ai diversi feudatarj nel ducato perchè prestino favore agli officiali sopra le monete, sotto pena di 1000 ducati e più all’arbitrio del duca; XIII. Che il Duca d’or innanzi non conceda più licenza «a niuna persona di potere cavare argento fora del dominio per condurlo altrove, nisi servata forma Ceche Mcdiolani, aciò che se facia più monete che se pò». XIV. Che si faccia una volta al mese l’assaggio delle monete veneziane e genovesi Il adciò se possa vedere se saranno in quella bontà et fineza de argento che sonno de presente ". XV. Sospesa «in queste cose de monete >» ogni grazia o remissione di qualunque maniera; revocata qualunque già scritta o mandata per relazione dai cancellieri e segretari ducali.

379. — 1488, luglio 28, Milano. — Decreto sulle monete d’oro e d’argento [Reg. Panig., . 51. — Gridario. — Bellati, Mss.].

    Non si spendano i grossoni ducali da soldi 21 per più di soldi 21 e mezzo. Bando delle monete erose e forestiere, e termine di 4 giorni «a qualuncha persona se ritrovasse havere monete forestiere maxime marcelli ad poterli liberamente portare fora del dominio ducale».

380. — 1489, marzo 23. — Enrichetto de’ Bigurli, Jacobo Isimbardi, e Cristoforo de’ Guidoboni, cittadini di Tortona,