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46 la roma sotterranea cristiana

niversario dalla morte; intanto che i pietosi parenti ed amici recitavano ad sepulcrum salmodie e preghiere.

Facevano parte dei funebri riti anche le agapi o conviti; ma non son da confondersi, avverte l’accorto Autore, queste agapi con le parentalia de’ pagani e le Silicernia, come erroneamente hanno alcuni opinato. Il convito funebre può dirsi antico quanto il genere umano; e si trova in uso presso che tutt’i popoli. La Chiesa non volle dunque soffocare nell’uomo questo naturale sentimento, di per sè innocente, a rendere un tributo di parentale affetto nella commemorazione degli estinti; quindi, anzi che condannarlo, lo nobilitò e santificò; e nella istituzione delle agapi, (simbolo dell’eterno convito) non ristrette ai soli parenti, ma accomunate a tutti i fratelli, massime ai poveri, stabilì certe norme e avvedimenti1, che loro davano impronta propria e carattere cristiano; così, non s’irritavano i pagani nelle loro oneste costumanze; e valevano assai alla manifestazione di quel culto esteriore, che l’uomo deve al suo Creatore.

Solevano anche perciò i cristiani spargere di rose e viole i loro sepolcri (rito differente da quello del coronare i morti, e dalle pagane rosaliae), non che di olii aromatici; i quali sono que’ santi olii che poi i visitatori delle tombe dei martiri si stimarono fortunati riportarne alcun poco, in piccole ampolle, alla patria loro in pegno di celeste benedizione (eulogia)2.

Di altri riti ragiona e sepolcrali costumi, ma di minor conto già noti; e finisce con notare l’uso delle lucerne sempre ardenti dinanzi alla tomba degli estinti; come dei cerei che adoperarono a diradare le notturne tenebre nel funereo trasporto, (elatio cadaveris), da che la legge civile proibiva loro dar sepoltura ai defunti in pieno giorno. Tolta poi cotesta proibizione, fu continuato l’uso de’ cerei anche di giorno, a titolo d’onore e di festa.

E cotesto crearsi e moltiplicarsi di chiesette e basiliche per convegno e sacre adunanze; e tanta religiosità e ordine nell’esercizio dei sacri riti, sono indubitatamente nuovi argomenti (cap. XVI) della giurisdizione e amministrazione che la Chiesa, e prima e dopo la pace, esercitò sempre su i cimiteri, tanto sotterranei quanto all’aperto cielo. E con ciò conferma l’egregio Autore quella legalità civile ed ecclesiastica, di cui già parlò ampiamente nei due prece-

  1. V. Le Apostol. Costituzioni.
  2. Parla di queste eulogie il ch. A. nel suo Bull. di Arch. crist. An. 1869, p. 31 e segg., p. 46 e segg. An. 1872, pag. 25 e segg.