Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. II, 1935 – BEIC 1916917.djvu/145

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libro quarto - capitolo iv 139


dovere l’eccezione fosse piú ampia che la regola, essendo maggior il numero de’ dottori, scolari, regolari e ospitalari, che degli altri che abbiano lettere conservatorie; e che ad un particolare è facile provvedere, ma li disordini che nascono per collegi e universitá esser importantissimi. Di questo il legato ne diede conto a Roma; dove essendo giá deciso per quello che sotto Paulo III fu consultato, cioè essere necessario per mantenimento dell’autoritá apostolica che li frati e le universitá dependessero totalmente da Roma, non fu bisogno di nova deliberazione, ma fu immediate risposto che le conservatorie di questi non fossero in alcun modo toccate. Onde, essendo entrati in quel parere li padri della sinodo aderenti a Roma, gli altri che erano in numero minore, aggionto qualche ufficio e qualche speranza per quietarli, furono costretti contentarsi della eccezione.

Il sesto capo fu sopra il modo di vestir de’ preti, nel che facilmente fu concluso di ordinare che tutti li ecclesiastici di ordine sacro, o beneficiali, fossero tenuti portare l’abito conveniente al grado loro, secondo l’ordinazione del vescovo, dando a quello potestá di potere suspender li transgressori, se ammoniti non obediranno, e privarli delli benefici, se dopo la correzione non si emenderanno: col rinovar la constituzione del concilio viennese in questo proposito; la qual però era poco adattata a quei tempi, proibendo le sopravesti vergate e di diversi colori e li tabarri piú corti della veste e le calze scaccate rosse o verdi, cose disusate che non hanno piú bisogno di proibizione.

Fu antichissimo uso di tutte le nazioni cristiane che, ad imitazione della mansuetudine di Cristo nostro Signore, tutti li ministri della Chiesa fossero netti e mondi dal sangue umano, non ricevendosi mai ad alcun ordine ecclesiastico persona macchiata di omicidio, o fosse quello volontario o casuale; e se qualsivoglia ecclesiastico fosse incorso per volontá in simil eccesso, o per caso ancora, gli era levata immediate ogni fonzione ecclesiastica. Questo dalle altre nazioni cristiane, alle quali le dispense contra i canoni sono incognite, è stato ed è