Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. II, 1935 – BEIC 1916917.djvu/401

Da Wikisource.

libro sesto - capitolo v 395


alla trattazione della seguente sessione, e furono proposti li articoli spettanti alla comunione: — se tutti li fedeli per necessitá e divino precetto siano tenuti ricever ambedue le specie del sacramento; se la Chiesa per giuste ragioni mossa ha introdotto di comunicar li laici con la sola specie del pane, o vero in ciò ha errato; se tutto Cristo e tutte le grazie si ricevono sotto una specie quanto sotto ambedue; se le ragioni, che han mosso la Chiesa a dar a’ laici la sola comunione della specie del pane, debbiano indurla adesso ancora a non concedere ad alcuno il calice; se, parendo che per qualche ragioni oneste si possi ad alcuni concederlo, sotto qual condizioni si possi farlo; se alli fanciulli inanzi l’uso della ragione la comunione sia necessaria; — e richiesti li padri se li pareva che di quella materia si trattasse, e se alli articoli restava altro d’aggiongere. E quantunque li ambasciatori francesi e gran numero delli prelati fossero di parere che de’ dogmi non si trattasse sinché non era chiaro se li protestanti dovessero intervenir in concilio (essendo evidente cosa che, quando restassero contumaci, la trattazione sarebbe stata vana, come non necessaria per li cattolici e da quegli altri non accettata), con tutto ciò nessun s’oppose, essendo ritenuti tutti per li efficaci uffici fatti dagl’imperiali, entrati in speranza di poter ottener la comunione del calice, e con quella dar principio di sodisfazione alla Germania.

Fermato il ponto che delli sei articoli si trattasse, e soggiorno che prima li teologi dicessero il loro parere, e sussequentemente li prelati, fu conosciuto che sarebbe occupato tutto il tempo sino alla sessione in questo solo, dovendo udire ottantotto teologi e votare cosí gran numero de prelati. Per il che fu da alcuni detto che non faceva bisogno gran considerazione; che fu parlato pienamente di tutta quella materia nella precedente adunanza sotto Giulio; che quella è discussa e digesta; che si piglino le cose trattate e le risolute allora, e con un breve e sodo esamine si venga in determinazione in pochi giorni, e negli altri si attenda alla riforma; che vi è l’articolo della residenza giá proposto e in parte esaminato: