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342 l'istoria del concilio tridentino


non trovato idoneo. Li esaminatori siano proposti sei ogn’anno nella sinodo diocesana, de’ quali il vescovo ne elegga tre, e questi siano maestri o dottori secolari o regolari; giurino di far bene il loro ufficio, non possino ricever cosa alcuna, né inanzi né dopo l’esamine.

XIX. Che le grazie espettative ai benefici per l’avvenir non possino esser concesse, né qualonque altre grazie che si estendino a’ benefici che vacheranno; e insieme siano proibite le reservazioni mentali.

XX. Che le cause ecclesiastiche, eziandio beneficiali, in prima instanzia siano giudicate dall’ordinario, e al piú longo terminate fra due anni. Che non si ammetta l’appellazione, se non dalla sentenzia definitiva o che abbia forza di quella, eccettuando quelle che per li canoni si debbono trattar in corte romana e quelle che il sommo pontefice giudicherá per urgente e ragionevole causa avocar a sé. Che le cause matrimoniali e criminali siano reservate al solo vescovo. Che nelle matrimoniali, quelli che proveranno di esser poveri non siano costretti litigar fuori della provincia, né in seconda né in terza instanzia, se la parte avversa non li somministrerá li alimenti e le spese della lite. Che li legati, nonci e governatori ecclesiastici non impediscano li vescovi nelle loro cause, né procedino contra le persone ecclesiastiche, se non in caso di negligenzia del vescovo. Che l’appellante sia tenuto a sue spese portar al giudice dell’appellazione gli atti fatti inanzi al vescovo, quali il notario sia tenuto dar al piú longo fra un mese per conveniente pagamento.

XXI. Che nelle parole poste nel decreto della sessione prima sotto Pio IV presente pontefice, cioè Proponentibus legatis, non fu mente della sinodo di mutar in parte alcuna il solito modo di trattar li negozi nelli concili generali, né aggionger a qualsivoglia o detraer cosa alcuna di novo, oltre quello che dai sacri canoni e dalla forma delle sinodi generali sin allora era statuito.

In fine fu intimata la sessione per il 9 decembre, con potestá d’abbreviar il tempo, per trattar del sesto capo e degli