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l’arbitrio del legislatore ecc. 137


parte prima il diritto pubblico e il penale e poi il diritto privato europeo. Questo esempio, che può da noi essere studiato meglio, perchè siamo dinanzi ad esso nella posizione di osservatori presenti e disinteressati, vale anche a dimostrare quanto può esservi di arbitrario e di accidentale in un fenomeno giuridico di tanta importanza. Certamente le condizioni della popolazione giapponese tendente ad espandere la propria attività oltre il proprio territorio avevano preparato in singolar modo il fondamento della portentosa pacifica rivoluzione politica, giuridica ed economica, per cui il Giappone passò quasi d’un salto dalla civiltà dell’oriente asiatico alla civiltà europea. Ma il passaggio stesso fu determinato appunto dal contatto coi popoli europei ed americani, la cui civiltà si era formata in modo del tutto indipendente dalla giapponese, sicchè rispetto a questa essa costituiva un elemento estrinseco accidentale: le cose sarebbero andate diversamente se gli europei non avessero in certo modo forzate le porte chiuse del Giappone. Questo poi si trovava in quel momento in condizioni tali che non gli sarebbe stato possibile di mettersi alla pari delle nazioni europee e di emanciparsi dalle giurisdizioni straniere, senza imitarle con volontario, gigantesco e vittorioso sforzo, rompendo tutte le proprie tradizioni. L’imitazione fu fatta con perfetta intelligenza; ma nella storia interna del Giappone tutta l’opera nuova legislativa (e non soltanto questa) apparisce come un atto di solenne arbitrio di fronte alle leggi normali della interna evoluzione. Di più, se consideriamo, per esempio, la legislazione civile, troviamo che nello scegliere il modello europeo intervenne di nuovo l’efficacia di cause, che appariscono arbitrarie e accidentali. Fu infatti da principio assunto a tipo il codice francese, di cui più alta risonava la fama, perchè era stato imitato dalla legislazione civile di parecchi Stati, e furono pubblicati nel 1890 parecchi libri del nuovo codice con tale carattere: col 1.° gennaio 1893 avrebbe dovuto andare in vigore tutto il codice. Ma resistevano alla corrente coloro che si erano educati in Inghilterra o negli Stati Uniti americani e preferivano perciò il sistema inglese. Intervenne finalmente un altro elemento portato da coloro che si erano recati a studiare in Germania, dove appunto in quegli anni si veniva preparando il nuovo codice civile dell’Impero. Così non fu più attuato il codice già pubblicato, ma se ne formò un altro,