Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/115

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suo modo per “chiarire le cose, anche perché se altre persone prendevano il file potevano vedere a quale società si stava riferendo il documento”.

Non era fatto abituale che David Mills fosse beneficiario per le società Fininvest: “credo di averlo chiesto per Horizon e mi era stato detto che era David Mills il beneficiario. Al momento non mi ricordo se lo fosse stato di altre società, può darsi di sì ma non mi ricordo”.

La teste aveva appreso dalla stampa di una quantità sostanziale di fondi ricevuta da Mills, come dividendo di Horizon, perché nel novembre ’95 aveva sospeso, per maternità, l’attività lavorativa per CMM1.


Da quanto fin qui scritto risulta già chiaro come Mills, nel corso dei suoi interrogatori degli anni 1997/1998, non avesse detto la verità. Egli era riuscito a destreggiarsi, dribblando le domande più insidiose relative al dividendo. In sostanza le sue risposte avevano oscillato fra l’affermazione di averlo ricevuto

- quale professionista, per la sua attività;

- quale unico referente e beneficiario di All Iberian;

- quale persona deputata a chiudere l’attività della società ed estinguerne i conti, con la restituzione a Fininvest di qualsiasi saldo attivo.

Mills dunque non aveva in alcun modo riferito degli accordi presi con Vanoni quali emergono dalla “NOTA GENERALE” del dicembre 1995 più volte citata né aveva dichiarato chi fosse il reale proprietario della società offshore.

Inoltre egli aveva dato per pacifica la suddivisione della somma con i colleghi di studio, nascondendo i contrasti sorti con i medesimi e dovuti al fatto che egli avrebbe voluto far entrare la somma tout court nel proprio patrimonio personale (con la conseguenza che non sarebbe poi più stata rintracciabile, come meglio si comprenderà analizzando i flussi finanziari dei capitali amministrati da Mills e/o di proprietà di Mills, esaminati nelle consulenze tecniche).

Anche nel caso del dividendo Horizon, più che di falsità si deve dunque parlare di reticenza.


Al fine di meglio comprendere queste affermazioni e dare compiutamente conto di tutte le prove documentali ed orali relative alla ricezione del dividendo, si devono ripercorrere anche i fatti accaduti nel 2004, escluso quanto concerne la somma di 600.000 dollari di cui all’imputazione, oggetto specifico di trattazione nel successivo capitolo “La confessione”.

  1. Si è già visto che aveva poi ripreso l’attività lavorativa presso Edsaco.