Pagina:Società anonima cooperativa di consumo di Castelleone di Suasa - Statuto 1897.djvu/11

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d’Amministrazione, salvo renderne ragione nella resa del conto in fine d’esercizio.

Art. 23. ― Il fondo di riserva è costituito:

a) dal prelevamento annuale sul risparmio della gestione, come all’articolo precedente;

b) dalla tassa d’ammissione dei nuovi Soci;

c) dalle quote pagate dai Soci per azioni sottoscritte, le quali venissero a decadere;

d) dall’importo delle azioni del Socio che venga espulso a senso dei capoversi a, b, c, d, e dell’Art. 14;

e) dai proventi eventuali d’ogni specie.


Titolo 6.°

Amministrazione della Società




Art. 24. ― La Società è amministrata:

a) dall’Assemblea dei Soci;

b) dal consiglio d’Amministrazione;

c) dai Sindaci e Revisori.

Art. 25. ― Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite rappresentano i Soci, ed il deliberato che da esse emana è valido per tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto.