Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/20

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Libro Primo.


che li detti Massari habbino finito il loro offitio debbono adunare lo Conseglio loro dell’otto, e nel conseglio si deve detta Bussola aprire, e poi pigliar tutte le pallotte dove sono descritti detti Massari, et per un Mammoletto se ne debbia pigliar una, et essa aprire et publicam(en)te leggere li nomi delli Massari, et Camerlengo, che in quella sarano scritti, e quelli cosi letti siano deputati all’offitio del Massarato, et Camerlengato, duraturi d(et)ti offitij per sei mesi, et non più, et simil ordine, si servi nell’estrattione delli Conseglieri, vero è che di detti Conseglieri l’offitio duri un anno. Et s’avvenisse che uno, o più de quelli che sono imbussolati venisse al morire, overo fusse absente dal Castello di Mazzano che non venesse a pigliar l’offitio in termine di venti dì dal dì che sarà cavato, allhora si tenga questo modo cioè che li Massari che allhora saranno debbino adunare il Conseglio dell’otto, et li Massari debbino nominare un huomo per uno, quali poi si debbino ad uno ad uno ponere a scrutinio, e quello che haverà più lupini, quello resti in luoco del morto, o vero del absente. Et volsero che in dette pallotte, et offitij di Massarato, et Conseglierato non possino esserci messo Padre, et figliolo, ne doi fratelli carnali insieme. Et doppo che saranno cavati cosi dalla Bussola nel dì del intrata di detti Massari novi con li vecchi prossimi passati debbin andar alla Chiesa con una candela di cera p(er) uno et li far dir la Messa dello Spirito Santo, et detta la d(ett)a Messa, li detti Massari nuovi debbino far convocare il lor Conseglio, et veder quello hanno a fare, et iurare il loro uffitio in forma consueta. Et simil ordine si servi nelli Conseglieri. Ancora ordinarono, et statuirono, che se alcuno di detti uffitiali cosi deputato recusasse non voler accettare, et essercitare detti uffitij, caschi in pena per ognuno de libre diece di denari di applicarsi di fatto alla Camera dell’Illustri Signori Flaminio, et Averso, et successori loro, et poi si elega in suo luoco un altro nel modo sopradetto che si elegge in luoco del morto, et dell’absente. Ancora volsero che tutti l’altri Uffitiali appertinenti al vivere della Comunità si debbino elegere nel Conseglio per li Massari et Conseglieri senza scrutinio, ma solo viva voce, et se nullo recusasse detti uffitij caschi in pena per ciascheduno de libre cinq(ue) di denari come di sopra, e devesi elegere et chiamare un altro uffitiale in suo luoco. Qual Bussola debbe durare per tre anni inclusive, et poi rifarla nel modo soprascritto di tre anni in tre anni.21:37, 22 dic 2021 (CET).


A quel che sonno tenuti li Massari cap. ii



Ordinarono, et reformarono che per ben della pace, et bon governo del Castel di Mazzano li sopradetti quattro Massari, che per li tempi saranno siano tenuti durante il loro Uffitio iuxta il Lor potere defendere, augumentare, et provedere le raggioni di essa Com(muni)ta et beni mobili, et stabili di essa conservare, et per le cose che patiranno a essi Massari sia espediente per esso Commune con dunar il Conseglio dell’otto, di notte, et de dì secondo che