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Libro Secondo


Che l'creditore non possa offerire, né far offerire ad essecution(e) fatta a sua instantia, et come si deve dare l'essecut(ion)e de beni stabili. Cap. xviij.



Ancora fu aggionto al primo Capitolo delli civili, che facendosi alcuna essecutione, qual bisognasse bandire, lo Attore, né altra persona per lui non possa offerire sotto pena de soldi venti, et tale offerta cosi fatta non vaglia. Et il Vicario sia tenuto, se per lo reo s'adimandarà, dar il iuramento a qualunq(ue) persona offerirà se per se, o per l'Attore, o per chi altri offerisce. Et che ancora facendosi essecutione di cose stabili che patissero divisione, et venendosi all'atto del estima, li stimatori debbino estimare tanto le dette cose stabili quanto entra nella quantità adimandata, et spese legitime fatte per l'Attore, et sel reo non si contentassi cederli il tutto, et di quel piu pigliarsene o denari, o altro contracambio.


Di che quantita il reo possa dimandare il libello. Cap. xix



Fu ancora riformato che sotto la quantità di diece ducati il reo non possa adimandare il libello al Attore, et adimandandolo non sia per alcun(o) modo inteso, ma sotto a dieci ducati basti una semplice petitione, et cosi si debbia intendere al cap(itol)o sesto delli civili, ove dice che l'reo possa domandare il libello all'Attore.


In che modo si deve interponere l'appellatione. Cap. xx.



Ancora fu dichiarato che si osservi, et osservar si debbia nel interponer l'appellat(ion)e al modo che si contiene nel detto 6° cap(itol)o delli civili, et non quello terzodecimo sotto la rubrica dicente in che modo si deve interponere l'appellatione, qual volsero per la p(rese)nte aggiuntione si havesse, et haver dovessi per casso, et annullato.


In quanto tempo li Garzoni possono dimandare il loro salario.Cap. xxi.



Aggiunsero che li Garzoni un anno doppo che haveranno finito il tempo della loro servitù, con li patroni, et li operari sei mesi doppo che haveranno fatte le loro opere: li Artisti come Calzolari, spetiali, et simili doppo tre anni dalle loro date robbe non debbino, ne possino mercedi, o pagamenti di robbe adimandare, ancorche in loro libri fusseno le poste accese, che per scordanza potria esser rimasto. Ma se ci fussero instrum(en)ti publici, o polize di mano propria, in questo caso a tutti sia lecito dimandare oltra li prefixi termini. Et se alcuno adimandasse contra la forma del p(rese)nte statuto non sia per alcun modo inteso in iuditio.


Avertati che q(uan)to statuito è esorbitante, e no(n) si deve attendere contra li forestieri in quali si presume ignoranza ne meno contro quelli che non saranno stati negligenti in domandar il salario, et sarà stata data parola di giorno in giorno di pagare, che altrimente potriano li Padroni studiosam(en)te prolungare il pagamento, però è meglio a non traverlo in uso, o mandarlo in abuso, et far pagare li poveri.