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Libro terzo


che verrà a lorecchie del Vicario, et caso che le d(ett)e pene il delinquente no(n) l'havesse pagate in termine de cinq(ue) dì, sia legato sù la piazza del Commune, o vero nanti alla porta della residentia del Vicario, et stia cosi legato tre dì, e tre notti continue, et se in termine delli detti tre dì non pagarà sia messo nelli ceppi, o priggione, onde trar mai non si possa per fine a tanto che haverà la d(ett)a pena integram(en)te pagata. Et a d(ett)e pene no(n) siano tenuti li minori di dieci anni. Quali tutte pene soprad(ett)te si debbino tollere di fatto senza processo, e senza diminutione.


Delle parole ingiuriose. Cap. ii.



Perche delle parole ingiuriose assai volte ne vengono a nascere grandi scandali; però statuirono, et riformarono che qualunq(ue) persona adiratam(en)te dirà contra alcuna persona parole ingiuriose dicendo menti per la gola, per la canna, per la strozza, mercennario, ribaldo, gaglioffo, manigoldo, bastardo, mulo, bardassa, ruffiano et simili parole, paghi de pena per ciasche persona, per ciasche volta, et per ciasche parola soldi venti, et sia creso al iuramento dell'accusatore fine in quaranta soldi, et fine in cento soldi con un testimonio di buona fama, da indi in sù con doi testimoij di buona fama, o da doi in su per qualunq(ue) quantità o stima si sia. Et se alcuno dicesse adiratam(en)te contra di alc(un)o altro traditore, assassino, patarino, homicida, falsario, seminator de zizanie, e d'heresia, cornuto, starnato, ravaglioso, becco, et ad alcuna donna puttana, ruffiana, fattucchiara, strega, et simili parole, onde agevolm(en)te ne può seguir la morte paghi tal delinquente in nome di pena per ciasche parola e per ciasche volta libra una de denari. Et se alc(un)o con ira, et impeto rimproverasse ad alcun altro dicendo tuo padre fu impiccato, tua madre fu puttana, tua figliola, tua sorella fu ruffiana paghi de fatto per ogni parola libra una de denari. Volsero che se d(ett)e parole o alc(un)e di esse simile si dicessero in Chiesa in piazza, in casa del Vic(ari)o in p(rese)ntia del Vic(ari)o in la casa de la residentia delli Massari in conseglio la d(ett)a pena si debbia duplicare, e se accadesse che quel che ha detto l'ingiuria dicesse al ingiuriato se tu mi accusi io te ne pagherò, o simili parole minacciatorie, paghi in nome di pena per ogni parola soldi dieci, et questo sia creso al iuram(en)to dell'ingiuriato. Et qualunq(ue) persona condennata non paga sopra d(et)e pene secondo lo cap(itol)o soprad(ett)o sia messo preggione, et sia costretto a pagare o dar li pegni.


Di chi percotesse con la mano vota, et di chi amenasse. Cap. iii.



Similm(en)te statuirono, et ordinarono che qualunq(ue) persona adiratam(en)te amenarà ad alc(un)o con la mano vota cioè pugno, o vero guanciata, et non toccasse, né aggiungiesse quello contro lo quale è stato amenato, paghi p(er) ogni amenata in nome di pena soldi cinq(ue). Et se nel d(ett)o modo amenasse con la mano piena, cioè sasso, arme, o vero bastone et