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Delli Malefitij


pena per ciascheduna volta, et per ciascheduno libre venticinq(ue) et sia tenuto il delinquente ad ogni sua spesa far curare et medicare tal percossa fin che sarà perfettam(en)te guarito. Volsero che tutte d(ett)e pene si habbino a pagare per li delinquenti in termine di otto dì poi che sarà data la sententia, et non pagando debbino star tanto costretti finche haveranno integramente pagate d(ett)e pene.


Di quelli che com(m)ettessero, o facessero homicidio. Cap. viii.



Fermarono, et per questa p(rese)nte legge statuirono che qualunq(ue) persona di qualunq(ue) stato, et conditione sia che appensatam(en)te occidesse, o ferisse alcuno, per le quali ferite ne conseguisse la morte, e tal homicida venisse nelle forze del Vic(ari)o o della signoria delli n(ost)ri Ill(ustrissi)mi S(igno)ri o altri suoi uffitiali volsero li fusse, et sia tagliata la testa, e separata dal busto in forma, e modo, che mora. Et se tal malfattore non venisse nelle soprad(ett)e forze del Vicario, et di altri soprad(et)ti e che si fugisse, che alhora, et in quel caso sia posto in bando della testa del Castello di Mazzano, e suo tenimento, e tutti li suoi beni si debbino applicare alla camera delli prefati Ill(ustr)i Signori.


De la pena di chi consente, o comette, o ordina homicidio, o ferite. Cap. vii.



Qualunq(ue) persona sia, et di qual conditione voglia che ordinassi, o consentisse, o comettesse che si facesse homicidio alcuno, o assalimento contra alcun Mazzanese, o habitante in Mazzano, tal delinquente paghi in nome di pena libre cinquanta.


Che nullo dia aiuto, o favore a com(m)ettitori di Malefitij. Cap. ix.



Nessuna persona di qualunq(ue) grado, o conditione se sia ardisca, ne presuma dare consegliare, o ver prestare ad alcuno che cometter volesse alcun delitto, aiuto né favore, ne conseglio alla pena di soldi quaranta per ciasched(u)no e per ciasche volta, et questo solam(en)te habbia luogo nelli malefitij, et quando si provasse p(er) doi testimonij di buona fama.


Che ogni persona sia tenuta a pigliar lo Malfattore. Cap. x.



Ciascheduno da quindici anni in su che si trovasse o fusse p(rese)nte in loco nel quale si facesse, comettesse, o si ordinasse alcun homicidio, o maleficio, et a quel tal p(rese)nte fusse comandato per lo Vic(ari)o p(er) il Sig(no)re o vero alcuno altro uffitiale del Sig(no)re sia tenuto iuxta porre, ritenere, o pigliare quel tal malfattore a pena de lib[re] diece p(er) ciascheduno, e p(er) ciasche volta. Et se non potesse pagare sia messo nelli ceppi p(er) quattro mesi, et p(er) ogni modo habbia da pagar detta pena.