Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/57

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Delli Dannidati.


a calende di Aprile qualunq(ue) ne passarà, et lo padrone lo volesse accusare caschi in pena il delinquente per ogni volta che ne passarà di soldi cinq(ue) reservato che quel tale non volesse passare per dispetto del padrone, che alhora et in quel caso lo padrone lo possa accusare per possessione turbata, secondo che si contiene nel cap(itol)o de turbata possessione, et provando detta accusa sia condannato secondo il soprad(ett)o cap(itol)o et non provandola sia tenuto lo accusatore ad penam talionis. Et se alcun passerà per vigna d'altri con alc(un)a generatione di bestie da soma da calende de Aprile fin che ci sarà uva, paghi in nome di pena quel tal delinquente, cioè per d(ett)a passata per ogni volta soldi dieci, ma quando ci facesse danno alcuno che cogliesse agresta, o uva, paghi la pena sopradetta. Et chi mozzasse pampani, cioè cime de viti in vigne d'altri, caschi in pena quel tal delinquente di soldi cinq(ue) et non piu.


Di chi mozzasse arbori domestichi, o salvatichi. Cap. vii.



Se alcuna persona mozzasse alc(un)o arbore domestico come fico, persiche, pruni, pere, mele, cerase, olivi, noci, castagne insiti cioè tutti detti arbori dal pedicone paghi il delinquente in nome di pena quanto sarà apprezzato la valuta del arbore mozzo. Et chi mozzarà ramo alc(un)o di detti arbori paghi in nome di pena per ogni ramo soldi cinq(ue). Et se alcuna persona mozzarà sterpi acconci sbroccati caschi in pena de soldi cinq(ue) per ciascun sterpo. Per altri sterpi, e legne secche non ne sia alcuna pena salvo che non si tagliassero in alcun campo dove fusse seminato grano, et nel d(ett)o grano darà danno et lo padrone di d(ett)o grano lo accusarà, o commetterà sia accusato, paghi il delinquente in nome di pena in tutto soldi cinq(ue) et non piu. Et qualunq(ue) mozzasse dal pedicone cerro, cerqua, castagni salvatichi, et non ensitij cioè di bracciata, et di bracciata in su caschi in pena quel tal delinquente in quel prezzo che sarà estimato tal arbore cosi mozzo. Delli rami di detti arbori lassati in detti arbori dalli padroni di essi per mantenimento di detti arbori, paghi tal delinquente in nome di pena soldi diece per ciasche ramo, per ciasche persona, et per ciasche volta et sempre si emendi il danno al padrone.


Che nulla persona dia danno in pomi domestichi. Cap. viii.



Qualunq(ue) persona coglierà, et danno darà in fichi, persiche, prune, cerase, olive, et in ogni altro pomo domestico, et in mella in ogni luogo che stessero, paghi il delinquente in nome di pena soldi dieci per ogni arbore, per ogni volta, et per ciasche persona.