Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/69

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Delli Estraordinarij


possino comandare secondo li tempi, et le staggioni, a chi ha porci nel tempo suo vitelli, bovi, agnelli, castroni, et altre carni, secondo le staggioni, secondo a loro parerà meglio di macellare o far macellare per quelli prezzi iusti, et convenevoli che a d(ett)i Grascieri parerà cioè tanto la libra. Et cosi di grano, et vino, et ogn'altra generatione di grascia. Et chi contrafarà alli comandam(en)ti di essi Grascieri, et a essi non obedirà di tutte cose soprad(ett)e et altre cose pertinente a loro uff(iti)o caschi in pena per ogn'uno, et per ogni comandam(en)to di soldi quaranta. Alli quali Grascieri per pace, et bon vivere della terra li quattro Massari di essa li debbino una col conseglio del otto sempre a stare, et dargli ogni agiuto, et favore con le persone, et con l'uff(iti)o. Et se detti Grascieri fussero negligenti che no(n) usassero ogni diligentia a tener fornita la terra delle cose che mancassero, et potesservi provedere, caschino in pena essi Grascieri per ogn'uno, et per ogni volta di soldi quaranta.


Della pena delli Macellari, et Carnaiuoli. Cap. ix.



Macellari, et Carnaiuoli, et qualunq(ue) persona che nel Castel di Mazz(an)o suo tenimento, et distretto macelleranno, o venderanno carne a minuto, tener debbi la libra con una intacca, o vero riga segnata, et sia di peso di quattordici once di statera al peso Romano, et la mezza libra di once sette, le due libre de venti otto once con due intacche o vero righe segnate, le quattro, et le cinq(ue) libre con quattro, e cinq(ue) intacche, o segni a raggione pure di quattordici once la libra al peso giusto Romano, alla pena de soldi diece per ogni persona, et per ogni libra che ne venderà. Da cinq(ue) libre in sù possa vendere con la statera bona diritta, et aggiustata, refacendo nel d(ett)o peso sempre once quattordici per libra. Et a tal peso s'intenda lardo, assogna, sego, et ogni altro grasso. Et chi contrafarà caschi in pena per ciasche persona, per ciasche volta, et per ciasche libra che vendesse ad altro modo di soldi dieci et d(ett)i Macellari non possino vendere alcuna generatione di carne domestica morta fuora della terra salvo che quelle che menassero li Macellari che alcuna volta sogliano impontare et lassarsi amazzare prima che si levino, o vero carni allupate, o tramazzate o crepate, o vero che per qualche altro animale fusse stata morta, o manualmente da huomini, reservato che non fusse morta per mozzico di serpente, che alhora non si possa macellare, ma l'altre soprad(ett)e si possino macellare purche consti esser cosi. Alle qual cose li Grascieri siano tenuti usar ogni diligentia. Et chi contrafarà che altre cose vendesse, o macellasse caschi in pena per ogni persona, et per ogni libra che ne venderà di soldi diece. Et in questo non volsero se intendessero le carni selvagine come è cervi, caprioli, cignali, et altri animali salvatichi. Et chi vendesse altra carne morta da se medesima quel che la venderà, o farà vendere caschi in pena per ogni volta per ogni persona, et per ogni libra de soldi