Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/90

Da Wikisource.

76

Addittione


xix



n.° 5. Aggiunsero, et statuirono ancora che nessuno lassi andar porci che si tengono, et allevano a mano per la terra, ne per il borgo sotto pena de baiocchi qui(n)nici da farse pagare de fatto, et da applicarsi dui terzi alla Camera dell’ Ill(ustrissi)mo Sig(no)re et l’altro terzo al Vicario, ma uscendo qualche porco, et il padrone cercasse rimetterlo non paghi pena, ne meno passando per il borgo per passo, et li porci di fiocca non si lassino star nel borgo fermi, ne a magnare, sotto pena de baiocchi vinti per fiocca, et da fiocca in giù baiocchi uno per porco da applicarsi alla Camera dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)re.


xx



n.° 6. Di piu anco aggiunsero che nessuno lavi nella fontana alla piscari, ne meno nel fontanile sotto pena de baiocchi quindici da applicarsi come di sopra, ma nelli piscari fora del fontanile si possa lavare senza pena.


Averso Anguilla



xxi



n.° 1. Fu anco aggiunto, et riformato che nessuno forastiero di qualsi voglia loco stato, o conditione, et che non sia continuo habitatore del castello di Mazzano et in esso castello, o suo tenimento non posseda beni stabili possa offerire ad esecutione fatta da qualsivoglia persona ad homo et persona di detto Castello, o habitante in esso tanto esecutione de robbe et beni mobili, come stabbili, et di qualsivoglia valuta et offerendoci non sia ammessa in modo alcuno, et sia il debito per qualsivoglia causa, et sotto qualsivoglia obligo.



Averso Anguilla



xxii



n.° 1. Per declarare li capitoli de danni dati chiamato 34 con la agiunta de detto cap(itol)o che dovesse havere il Vicario tre giulij per qualsivoglia dannificante, et li dovesse tener tre giorni pregioni, et non tenendolo non havesse li tre giulij; declarando che de detti danni se intenda solo di quelli faranno danno nelle cose di cerque, et cerri come dicono detti capitoli, et non d’altri danni, e tanto è nostra mente, et volunta.


Camilla Savella d’Ang(ui)lla