Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/170

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34. Il presidente non dà il suo suffragio che nel caso di eguaglianza di voci.

35. Qualunque membro delle due Camere ha diritto di fare una mozione.

36. Ogni progetto di legge dev’esser presentato alla Camera per iscritto. Egli viene discusso in tre differenti sedute prima di esser posto ai voti.

37. La Camera può incaricare una commissione scelta nel suo seno, dell’esame di un progetto di legge.

38. Nella Camera dei Pari quando la commissione incaricata di esaminare un progetto di legge fa la sua relazione alla Camera, il tribunale supremo del regno può assistere alla seduta e sedersi dietro la scranna del presidente.

Non può prender parte alla discussione, ove non venga interpellato, ed in questo caso non ha che voto consultivo.

39. Quando la Camera per esaminare un progetto di legge si costituisce in comitato segreto, il tribunale supremo non ha il diritto d’intervenirvi.

40. Sì l’una che l’altra Camera aggiornano come più loro aggrada, le sedute, le discussioni, le deliberazioni.

41. Qualunque mozione votata dall’una delle Camere, è trasmessa all’altra perchè vi deliberi sopra.

42. Qualunque proposizione relativa alle imposte dev’esser fatta nella Camera dei Comuni.

La Camera dei Pari ammette o rigetta la proposizione; non può modificarla.

43. Qualunque proposizione concernente i diritti della dignità di Pari dev’esser fatta nella Camera dei Pari.