Pagina:Strade ferrate nello Stato Pontificio.djvu/12

Da Wikisource.

architetto e agronomo 569

sognasse di dirigere delle truppe o del materiale di guerra su di un punto qualunque della strada ferrata, la Società sarà obbligata di mettere immediatamente a sua disposizione, per metà della tassa stabilita nella tariffa in corso, tutti i mezzi di trasporto che si saranno costrutti per l’esercizio della strada ferrata.


Trasporto dei detenuti e condannati.


49. Il Governo fruirà del medesimo privilegio pel trasporto dei detenuti e condannati, che sarà fatto con vetture speciali di ragione del Governo.

La sorveglianza e la polizia dei convogli di tal natura saranno a carico del Governo.


Trasporto dei dispacci.


50. La Società è in dovere di trasportare gratuitamente nei suoi convogli ordinarj tutte le volte che l’Amministrazione delle poste lo richiederà, e nei vagoni specialmente destinati a questo servizio, i dispacci, gruppi e corrispondenze postali, come pure gli impiegati di servizio; essa sarà tenuta di regolare le corse e le fermate di un convoglio almeno una volta al giorno in modo che la Posta possa servire tutti i punti della linea.


Sicurezza, regolarità del servizio.

Spese accessorie.


51. Dipendentemente dalle percezioni dei diritti e dei prezzi regolati nel modo suavvertito, la Società contrae l’obbligo di eseguire costantemente con cura, esattezza e celermente, a sue spese e coi proprj mezzi, il trasporto delle persone, bestiami, derrate, merci e materiali qualunque che le saranno consegnati.

Le spese accessorie non indicate nella tariffa, come sono il carico, lo scarico, il deposito nei magazzini della Società, saranno determinate da un regolamento che sarà sottoposto alla superiore approvazione.


Facoltà di Ricupero.


52. In qualunque tempo dopo il termine dei primi venticinque anni dell’attivazione della strada ferrata, il Governo avrà la facoltà di rilevare la concessione intera della strada. Per regolare il prezzo di riacquisto si sommeranno i prodotti netti annuali ottenuti dalla Società durante il corso di sette anni precedenti a quello in cui avrà luogo il riacquisto; dal prodotto netto si dedurranno le annate minori, e si stabilirà il ricavo netto dal medio degli altri 5 anni; a questo prodotto netto medio si aggiungerà il terzo di esso, se la ricupera si effettua nel primo periodo di dieci anni, a datare dall’epoca alla quale il Governo avrà il diritto secondo il tenore del presente capitolato d’appalto; un quarto se il riacquisto si effettuerà nel secondo periodo di dieci anni, ed un quinto per gli altri periodi. Il prodotto netto così aumentato formerà il montare di un’annuità, che sarà pagata alla Società durante ciascun anno che rimarrà della durata della concessione. In nessun caso il montare dell’annuità non potrà essere al disotto della cifra della garanzia accordata col decreto di concessione.

Oltre la suddetta annuità la Società riceverà in denaro sonante, prima che il Governo prenda possesso della strada ferrata, il rimborso al quale essa ha diritto allo spirare della concessione, in conformità del seguente articolo 53.


Termine della concessione.

Entrata in possesso dello Stato.


53. All’epoca stabilita pel termine della concessione, e pel fatto solo di questa ultimazione, il Governo subentrerà in tutti i diritti della Società nella proprietà dei terreni e di tutte le opere indicate nel piano catastrale menzionato nell’articolo 27. Esso entrerà immediatamente nel godimento della strada ferrata, di tutte le sue dipendenze e delle produzioni. La Società dovrà ridurre in