Pagina:Strade ferrate nello Stato Pontificio.djvu/7

Da Wikisource.
564 giornale dell'ingegnere

previamente non avrà provato al Ministro dei lavori pubblici la formazione del fondo sociale di 50 milioni di franchi, e di trovarsi in cassa un decimo di questo fondo.


Decadenza eventuale prima dell’esecuzione.


31. Se nel termine di un anno dalla data della concessione la Società non avrà incominciato i lavori, essa per questo solo fatto, e senza bisogno di qualsiasi ulteriore procedura o partecipazione giudiziale, si riterrà decaduta di pieno diritto dalla presente concessione.

Nel caso di decadimento preveduto da questo articolo la somma di 100,000 scudi di già depositati a titolo di cauzione preliminare diverrà di ragione del Governo pontificio.


Decadimento eventuale nel corso dell’esecuzione.


32. Mancando la Società di eseguire e compiere le opere nel termine stabilito dall’articolo 1, mancando eziandio essa di spingere i lavori con tutta quella attività che sarà necessaria, in modo che essi non abbiano raggiunta la terza parte del totale alla fine del sesto anno, tanto pel tratto da Roma ad Ancona, quanto per quello da Ancona a Bologna; mancando infine essa ad adempiere i diversi obblighi che le sono imposti col presente capitolato, la Società si riterrà decaduta dalla sua concessione. In tal caso si procederà alla continuazione ed al compimento dei lavori col mezzo di un nuovo contratto che si aprirà sulle basi del presente capitolato e sul prezzo delle opere costrutte, dei materiali provvisti e terreni acquistati, non che sulle tratte di strada di già in esercizio. Questo contratto sarà deliberato all’offerente che presenterà un partito migliore sulla somma di tutti gli oggetti compresi nell’appalto. Le offerte potranno essere anche al disotto del prezzo fiscale. La Società decaduta riceverà dalla nuova Società il valore di delibera che sarà determinato per tutti gli oggetti. Se dal primo esperimento d’asta non si avesse alcun risultato, si procederà ad un secondo
appalto sulle medesime basi dopo sei mesi, e se da questo tentativo si ottiene l’eguale risultato, la Società sarà definitivamente decaduta da tutti i diritti attribuiti colla presente concessione, e le tratte di strade ferrate di già eseguite, o che saranno messe in esercizio diverranno ipso facto di proprietà dello Stato.

La parte di cauzione non ancora restituita rimarrà di ragione del Governo.

Le condizioni stipulate nel presente articolo non saranno applicabili nel caso che il ritardo o la concessione dei lavori fosse proveniente da forza maggiore regolarmente constatata.


Esenzione dei diritti di bollo.


33. In tutti gli atti e carteggio relativo alle strade ferrate la Società sarà esente dal diritto di bollo. In quanto al registro, inscrizioni ipotecarie e trasporto, la Società non sarà sottoposta che alla tassa minima fissata per ciascun contratto.


Imposta fondiaria.


34. L’imposta fondiaria sui terreni occupati colla strada ferrata e sue dipendenze, sarà la medesima di quella percepita avanti la loro occupazione, salvo la diminuzione relativa al valore delle case demolite in seguito alla costruzione della ferrovia.

Ciò non pertanto si condona alla Società la percezione di questa imposta nei primi venti anni della presente concessione.


Esenzione dei diritti di Dazio.


35. Durante tutto il tempo della concessione la Società potrà far entrare senza spese, tasse o diritti di sorta, e sbarcare col mezzo dei propri agenti le ruotaje, le locomotive, i tenders, i vagoni, il carbon fossile, attrezzi, metalli ed in generale tutto ciò che è necessario alla costruzione, esercizio e manutenzione della strada ferrata, salva la restrizione di cui in seguito.

Per provare che gli oggetti da introdursi con franchigia sia per la quantità che per