Pagina:Trattato de' governi.djvu/246

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se non per li casi necessarî, alla quale concione è lecito d’intervenire agli altri, quando egli hanno acquistato un certo che di censo determinato dalle leggi: perchè il volere escludere che e’ non sia lecito a tutti l’intervenire alla concione, è ordine da pochi potenti, ed impossibile che e’ sia lecito di stare in ozio a chi non ha entrate da vivere. Per queste cagioni adunche viene tale ad essere un modo di stato popolare.

L’altro modo si fa mediante l’elezione conseguente, cioè, che possino convenire nel governo tutti quei che non sono proibiti per via della stirpe, e che possino contuttociò stare in ozio. Onde ancora in tale modo le leggi governano, perchè gli cittadini non hanno entrate.

Il terzo si fa quando a tutti è lecito di partecipare nel governo, a quei, dico, che sieno nati liberi. Ma non già in questo stato si partecipa nel governo per la cagione detta innanzi. Laonde in tale ancora comanda la legge necessariamente.

Il quarto modo fu introdotto nelle città negli ultimi tempi, imperocchè essendo elleno cresciute assai più di prima, e l’intrate moltiplicate abbondantemente, vennero però tutti li cittadini a partecipare del governo per l’assai numero di cittadini. Comunicano ancora, e governano in tale republica li cittadini poveri, perchè tai si possono stare oziosi, per essere salariati dal publico; e che tale popolo può attendere al governo, perchè la cura delle cose proprie non gli impedisce. Le quai cure bene impediscono li ricchi di sorte, che molte volte e’ non intervengono nè alle concioni, nè ai giudizî, onde avviene, che la moltitudine de’ cittadini poveri si fa padrona dello stato, e non le leggi. E tante, e di tale qualità sono adunche le specie del popolare stato per le necessità dette.

E nello stato dei pochi potenti la prima sorte d’esso vi si crea, quando li più v’hanno facultà, ma non