Pagina:Trattato de' governi.djvu/275

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cosa, intendo per le sorti dei giudizî, quante elle sieno; e per qualmente intendo se e’ si debbon fare per elezione o per sorte. Dividinsi adunche primieramente le sorti dei giudizî, i quali sono otto a novero. Uno, cioè, che è sopra il rivedere i conti. L’altro sopra l’ingiurie fatte al publico1. Il terzo sopra tutte le cose che appartengono allo stato. Il quarto è sopra li magistrati, e sopra li privati di tutti i casi, che è litiganti l’uno coll’altro quanto ai danni. Il quinto sopra li privati contratti che sieno di momento, e2 ancora sopra gli omicidi e3 sopra li forestieri. Le sorti dell’omicidio sono ancora più, o considerisi ciò dalli medesimi giudizî o da altri, cioè, o se e’ sono fatti pensatamente o in collera, o dove si confessa il fatto, o dove si disputa s’egli è fatto o non è fatto a ragione. E un quarto modo ci è di giudicare quelle pene che s’impongono agli accusati per omicidî perchè e’ possino tornare, siccome si dice esserne un giudizio in Atene che si chiama la pena del pozzo. E simili cose intervengono di rado e in tempo lungo, e intervengono nelle città grandi rade volte. E quanto a quello che fanno i forestieri l’uno con l’altro, altro giudizio s’usa quando l’omicidio è infra di loro, e altro quando egli è inverso li cittadini. Oltra tutti questi giudizî si dà ancora quello4 che è sopra il dare e l’avere, che importi una dragma, e non passi le cinque o poco più. Che invero di tutte queste cose si debbe rendere ragione, sebbene elle non entrano sotto la specie dei giudizî.

Ma lascisi il dire di queste, e degli omicidî e delle cose appartenenti ai forestieri, e diciamo dei giudizî appartenenti alla città, i quali se non stanno bene, è forza che vi naschino discordie, e mutazioni di stati. E qui è di necessità o che tutti giudichino di tutte

  1. Les dommages portés au public.
  2. 6.°
  3. 7.°
  4. 8.°