Pagina:Trattato del diritto delle genti 1814.djvu/6

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non si ricada nello stato di guerra (faedus Amphyctionum).

Col soccorso di queste unioni le relazioni esterne di un popolo con un altro cessano dall’essere esclusivamente ostili: esse avvezzano le società politiche a certe forme di condotta che sussistendo indipendentemente dai trattati costituiscono ciò che può chiamarsi l’etichetta del diritto delle genti.


§. II.


Dei Trattati.


Per trattare bisogna avere la qualità che si richiede, quella della potenza. L’etichetta esige che sia riconosciuta per tale.

I trattati abbracciando maggiori o minori rapporti in proporzione che gl’interessi si moltiplicano, e che la previdenza si sviluppa, non debbono avere positivamente in mira, fuorchè, la pace.

Se fosse altrimenti, essi tenderebbero a perpetuare la guerra.

Questo scopo sarebbe assurdo, poichè tenderebbe a ricondurre lo stato selvaggio che non conosce alcun trattato.

Finchè dura il trattato, esso toglie all’incer-