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ASPETTI PRINCIPALI DI QUESTA SCIENZA 227

toria che ’1 nimico non poteva togliergli dalle mani». Cotal autorità è il libero uso della volontà, essendo l’intelletto una potenza passiva (a) soggetta alla verità. Perchè gli uomini da questo primo punto di tutte le cose umane incominciaron a celebrare la libertà dell’umano arbitrio: di tener in freno i moti de’ corpi, per o quetargli affatto dar loro migliore direzione (ch’è ’1 conato propio degli agenti liberi, come abbiam detto sopra nel Metodo i); onde que’ giganti si ristettero dal vezzo bestiale d’andar vagando per la gran selva della Terra e s’avvezzarono ad un costume tutto contrario, di stare nascosti e fermi lunga età dentro le loro grotte. A si fatta autorità di natura umana segui l’autorità di diritto naturale, che, con l’occupare e stare lungo tempo fermi nelle terre dove si erano nel tempo de’ primi fulmini per fortuna truovati, ne divennero signori per l’occupazione, con una lunga possessione, ch’è ’1 fonte di tutti i dominii del mondo. Onde questi sono que’

pauci quos cequus amavit Inpiter 2,

che poi i filosofi trasportarono a coloro e’ han sortito da Dio indoli buone per le scienze e per le virtù (&). Ma il senso isto (f() ed in certo modo’ soggetta ad altrui; ijerchè, ecc.

(b) IX. Quivi per alto consiglio della Provvedenza ebbe il suo principio il diritto della forza, con la quale Giove legittima il suo regno [CMA 3] sopra gli dèi e gli uomini con la gran catena d’Omero che noi qui sopra abbiamo spiegato (il qual diritto [SN^ si celebrò per tutto il tempo divino ed eroico, ond’Achille ripone la sua ragione nell’asta), acciocché gli uomini, fin quando non intendessero ragione, estimassero la ragion della forza, ma infrenata da alcun timore di religione (la qual sola, come abbiam nelle Degnità 3 veduto, poteva infrenar i violenti di Obbes); siccome per la religione i giganti s’assoggettirono alla forza di Giove.

X. Si scuoprono quindi ancor i principii ond’ebbero incominciamento tutti i primi regni, che furono la forza e la froda; ma non

1 Si veda p. 185.

2 Verg., ^n., VI, 129-30. 8 Degn. XXXI.